Concordato Preventivo

Ristrutturazione del debito e contributo d'ingresso in mobilità 


Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha ricevuto dal Ministero del lavoro la suddetta risposta, in merito al proprio quesito posto sul tema in esame.

L’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991 prevede, di fatti, l’esenzione, per le imprese che siano state sottoposte alle procedure concorsuali, dal versare il contributo d’ingresso necessario per ogni lavoratore che debba essere collocato in mobilità.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero del lavoro se l’esenzione dal versamento contributivo ha ad oggetto anche l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ex art. 182 bis della Legge Fallimentare, tramite delle imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano bisogno di attivare la procedura di mobilità ex art. 4 della L. n. 223/1991.

L’Inps è stato interpellato a riguardo, ma purtroppo non ha fornito alcun riscontro. Tuttavia, il Ministero del lavoro nell’andare a riprendere la disciplina che fa chiaro riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, della Legge Fallimentare, ha sottolineato come l’accordo di ristrutturazione del debito vada a configurare, laddove si vada alla ricerca della possibilità di accordare il trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche che si avvicinano nettamente a quelle del concordato preventivo.

Di fatti, a ragion veduta, possiamo rilevare che le due procedure si fondano necessariamente in

una situazione di crisi dell’impresa, e portano entrambe ad una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.

Per questi motivi, conclude il Ministero del lavoro, ritiene che sia possibile assimilare i due istituti, ovvero quello della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4 della stessa legge.

Va detto, infine, che tale esonero è finalizzato a non toccare in modo ulteriore le situazioni di crisi delle imprese soggette alle procedure in questione.


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