Concordato Preventivo

Giudizio annullamento e inammissibilità concordato preventivo


Ilconcordato preventivoè uno strumento giuridico che, nel corso degli anni, ha subito numerose riforme ed è stato oggetto di svariate pronunce dellaCorte di Cassazione. In ultimo, laPrima Sezione Civile della Cassazionesi è pronunciata lo scorso14 settembre 2016depositando due sentenza di grande importanza. Nelle citate pronunce, infatti, la Suprema Corte ha voluto fornire una propria interpretazione in ordine allaprocedura di annullamento del provvedimento omologatoe in ordine algiudizio di inammissibilità del piano concordatario.Si tratta di due pronunce molto interessanti per gli addetti ai lavori che andremo ad affrontare nei paragrafi che seguono.

Il concordato preventivo nella recente sentenza della Cassazione: l’annullamento per falsa situazione patrimoniale

Conla sentenza n. 18090/2016, la Corte di Cassazioneha affrontato il tema dell’annullamento del provvedimento omologato per falsa situazione patrimoniale dichiarata dall’imprenditore. In particolare, la Suprema Corte ha voluto innanzitutto sottolineare la natura e la funzionedell’annullamento del concordato preventivo omologato. Tale annullamento, infatti, può essere definito come un rimedio che la Legge mette a disposizione dei creditoritutte quelle volte in cui sia risultata falsata la rappresentazionedella effettiva situazione patrimoniale dell’impresa proponente. Per poter azionare laprocedura di annullamento del provvedimento di concordato preventivo omologatoè necessario, ovviamente, che il concordato sia stato approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale proprio sulla base della falsata situazione patrimoniale. Si tratta, a ben vedere, di tutte quelle ipotesi in cui l’impresa che richiede l’accesso allaprocedura concordatariamette in pratica uno dei seguenti comportamenti:

  1. esagera dolosamente sull’entità del passivo;
  2. omette di denunciare uno o più crediti vantati nei confronti di terzi;
  3. pone in essere tutta una serie di altri atti per frodare e per indurre in errore i suoi creditori in ordine alla convenienza e alla fattibilità del concordato proposto.

LaCorte di Cassazione, nella sentenza n. 18090/2016,ritiene inoltre che vi sia la stessaratio legistra le fattispecie che legittimano la revoca dell’ammissione al concordato e tra le fattispecie che determinano l’annullamento dell’omologazione del concordato. I giudici di legittimità, infatti, hanno sottolineato come sul piano squisitamente fattuale sarebbe incomprensibile assegnare diversa importanza e rilevanza a determinate condotte (simili tra di loro perché atti di frode)soltanto perché vengono poste in essere in momenti differenti.

Ebbene, partendo da tale presupposto, laCorte di Cassazionesi è espressamente discostata dall’orientamento dottrinale secondo cui le fattispecie che rendono ammissibile l’annullamento del concordato debbano avere natura tassativa.

Il concordato preventivo nel recente orientamento della Cassazione: l’inammissibilità del concordato sui dati dell’attestatore

Nellaseconda sentenza, la n. 18091/2016, la Corte di Cassazioneha affrontato un ulteriore tema molto importante per gli “addetti ai lavori”. In particolare, i Giudici di legittimità hanno evidenziato cheil Tribunale è legittimato a dichiarare inammissibile una proposta di concordatopreventivoanalizzando i dati forniti dal professionista attestatore. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, non vi sarebbe nessuno“sconfinamento di poteri”del Tribunale che opera in tal senso.

Per comprendere al meglio la portata dellasentenza n. 18091/2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione, è necessario esaminare la fattispecie affrontata dai Giudici di legittimità.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, era stato respinto il ricorso presentato da unaSrl in liquidazione contro il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato che la stessa Srl aveva presentato.

Nei motivi a sostegno del ricorso, laSrl in liquidazione sottolineava che il Tribunaleaveva concentrato la sua disamina non solo sulla legittimità dellaproposta di concordato preventivoma anche sul merito. In particolare, lamentava laSrl in liquidazione, il Tribunale aveva esteso il controlloanche all’attendibilità della relazione presentata dal professionista attestatore. Nel provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso presentato dalla Srl, emergeva che il Giudice aveva consideratoinsussistenti le condizioni previste dagli articoli 160 e 161 della Legge Fallimentarepoiché dalla lettura dell’attestazione del professionista emergeva chiaramente una circostanza fondamentale: ilterzo prepostoad “apportare finanza” non avrebbe palesemente potuto portare a compimento il suo impegno attingendo alle risorse della gestione operativa. Avrebbe, invece,dovuto fare ricorso ad una fideuiussionerilasciata da unasocietà di assicurazione di secondaria importanza.

Ebbene, laSuprema Corte nella sentenza n. 18091/2016ha ritenuto invece corretto l’iter logico del Tribunale ed ha sottolineato come il Giudice abbia la facoltà di verificare anche la “fattibilità giuridica” della proposta concordataria. Il Tribunale, infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, ha il compito di“esprimere un giudizio negativo in ordine all’ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili”.