Concordato Preventivo

Debiti d'impresa e concordato preventivo


Con la Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 c'è stata la pubblicazione del contenuto del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 che disposizioni portano misure per crescere e rendere competitive sul piano internazionale le imprese.

L'art. 13 del decreto, modifica l'art.88 comma 4-ter del TUIR

Vediamo che l'articolo 13 del decreto qui presente, introduce il comma 4-ter all’art.88 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sulla base del quale non saranno viste come sopravvenienze attive le riduzioni che fanno riferimento ai debiti dell’azienda (così come quelle che ci saranno nei confronti dei soci), le quali hanno origine dall’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio o fallimentare, ovvero potrebbero fare riferimento ad una procedura straniera equipollente prevista in uno Stato o un territorio con cui vi è un insieme di informazioni adeguate allo scambio, e dunque a causa della partecipazione delle perdite da parte del socio associato in partecipazione.

Quanto previsto dalla nuova norma verrà applicato dal periodo di imposta di riferimento che fa seguito a quello che è l'attuale, ovvero del  7 ottobre 2015 o meglio, qualora vi fossero dei contribuenti i quali hanno un esercizio che è in piena coincidenza con l’anno solare, a partire dal 1° gennaio 2016.

Relativamente al 4° comma dell'art.88 del TUIR

Tale comma 4 dell’art.88 del TUIR attualmente può essere applicato fino al periodo di imposta rekativo al 7 ottobre 2015. Esso comprende al suo interno ogni tipo di concordato preventivo, senza considerare che il medesimo sia preventivo, di carattare liquidatorio oppure di carattare fallimentare.

Che cosa succede da gennaio 2016

Però, a partire dal 1° gennaio 2016, le sopravvenienze attive che derivano dal debito ridotto, non diventeranno in alcun modo oggetto di imposizione, purché, però, possano essere riferite ai concordati preventivi di tipo realizzativo. Da tale novero saranno, invece, esclusi quei concordati che sono di carattere conservativo, che vengono sottoposti a vincoli di quantità che sono stati indicati per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati di risanamento presenti nel Registro delle imprese,facendo riferimento a quanto è attualmente indicato nell’art. 88, co.4-ter del TUIR.
Tale norma ha sicuramente i suoi effetti a livello fiscale, ovvero in relazione all'ipotesi in cui le sopravvenienze attive possano emergere in un momento successivo alla diminuzione delle passività che può esserci solo ed esclusivamente in uno di questi casi in relazione alle imprese in crisi: concordato di risanamento; accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art.182-bis l.f.; piano attestato di risanamento di cui al disposto normativo previsto dall’art.67, co.3, lett. d) l.f., pubblicato presso il Registro delle imprese; procedure estere equivalenti.

Cosa accade se si dovesse rientrare in tali ipotesi

Se si dovesse finire in una di queste ipotesi, la riduzione dei debiti dell’impresa non finirà in ogni caso a creare una sopravvenienza attiva per la parte che dovrebbe eccedere il tutto: le perdite, che sono avvenute prima ed in relazione a quanto indicato nell’art.84 del TUIR, senza andare a vedere poi i limiti dell’80%.
Possiamo, quindi, affermare che in relazione alla disciplina che sarà applicata al periodo di imposta per l’anno 2015, si è giunti all'idea di voler precisare che non si deve assolutamente considerare la soglia di utilizzabilità delle perdite introdotta dall’art.84 del TUIR; gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati dei quali si parla nell’art.96, co.4 del TUIR, o meglio quelli che non sono deducibili nel periodo di imposta in quanto questi eccedono il 30% del Risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica, e possono essere pertanto scomputati negli esercizi successivi in caso di capienza del ROL di competenza per i periodi di riferimento.
Quel che sembra emergere relativamente alla disciplina in vigore fino al periodo di imposta 2015, è che il legislatore abbia deciso di far aumentare e la quota da imporre in relazione alle sopravveniente attive affinché si possa far diminuire i debiti che derivano dall’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis l.f. e dal piano di attestazione di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese, per una somma uguale agli interessi passivi e oneri finanziari indeducibili, ma che possono essere ricondotti ex art.96, co.4 del TUIR.

Bisogna, però, capire come il comma 4-ter vada a creare dei problemi nella sua fase di applicazione.

Si può sottolineare come la disposizione: non è ben chiara la differenza tra concordato di risanamento e concordato preventivo liquidatorio; non fornisce dei criteri chiari per l'individuazione delle procedure estere equivalenti, né fa riferimento ad un’analoga procedura concorsuale italiana prevista per i soggetti fallibili; non chiarifica in alcun modo il rapporto tra la quota imponibile delle sopravvenienze attive e l’utilizzo delle perdite fiscali.
E' necessario un atto di indirizzo dell’Agenzia delle Entrate.


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