Concordato Preventivo

Concordato preventivo – Ricorso abusivo alla procedura


Troppo spesso si ricorre in modo illecito al concordato preventivo

Il concordato preventivo, previsto e disciplinato dagli art. 160 e ss. L.F., è uno strumento predisposto dal Legislatore affinché un’impresa in crisi possa evitare la dichiarazione di fallimento, cercando di risolvere detta situazione attraverso la predisposizione di un accordo intercorrente tra l’impresa stessa e i creditori.
 
 

Abuso della procedura 

Secondo quanto previsto dall’art. 168 L.F., dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 
Proprio per questo motivo, purtroppo, molto spesso si ricorre al concordato preventivo con un solo ed unico scopo dilatorio: ritardare quanto più possibile o addirittura sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ed evitare l’esposizione debitoria dei beni dell’impresa. 
Secondo quanto già affermato dalle S.U. con sent. n. 9935/2015 e n. 9936/2015, nel caso in cui il debitore abbia presentato domande di concordato con una mera ed evidente finalità dilatoria, la proposta di concordato deve essere considerata inammissibile.
Detto comportamento, infatti, viola i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo.
Recentemente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’abuso del concordato preventivo, sia con sent. n. 12066/20017 che con sent n. 5677/2017 con la quale ha statuito che: “La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi d'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento integra gli estremi dell'abuso del processo. Tale richiesta, specie se reiterata, è meramente dilatoria e costituisce una fattispecie di abuso del diritto. Per i giudici di legittimità, il carattere meramente dilatorio della proposta concordataria nel caso di specie si concreta in un vero e proprio "abuso del diritto del debitore, essendo funzionale ad allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto". Abuso che ricorre, "quando in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti".
Per il medesimo motivo, verranno dichiarate inammissibili anche le reiterate modifiche di domande di concordato preventivo precedentemente proposte, depositate al solo fine di paralizzare le istanze di fallimento pendenti nei confronti delle imprese in crisi. 
Alla luce delle recenti statuizioni, pertanto, è bene prestare molta attenzione prima di depositare accordi “fasulli” con il solo intento di temporeggiare, cercando quindi di evitare una eventuale dichiarazione di fallimento, poiché quasi sicuramente il Tribunale decreterà l’inammissibilità della proposta concordataria.  
 

Contenuto dell’accordo 

Vediamo brevemente il contenuto dell’accordo che interviene tra impresa e creditori.
A norma dell’art. 160 L.F., il citato accordo può prevedere: 
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
  • trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse. 
Si precisa, altresì, che il citato accordo può prevedere il pagamento anche solo parziale di tutti i debiti, sempre rispettando il principio della par condicio creditorum
Con il D.L. 83/2015 il Legislatore ha reintrodotto una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari nei concordati, esclusi quelli in continuità. 
Il quarto comma dell’art. 160 L.F. stabilisce, infatti, che la proposta di concordato preventivo debba in ogni caso assicurare un realizzo non inferiore al 20% per i creditori chirografari.
Si ricorda, inoltre, che la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato deve essere proposta con ricorso al Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale. 
Il cambio di sede intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso, non ha nessun effetto ai fini della determinazione della competenza, che resta fissata comunque presso il Tribunale del luogo in cui si è svolta sino a quel momento la prevalente attività di produzione. 

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