Concordato Preventivo

Concordato preventivo: le tipologie previste dalla Legge


Il concordato preventivo è previsto dalla Legge Fallimentare ed è uno strumento giuridico molto versatile in grado di “aiutare” l’imprenditore che versi in stato di insolvenza o di crisi: attraverso il concordato preventivo – e, più in particolare, attraverso la proposta concordataria - infatti, l’imprenditore può evitare la dichiarazione di fallimento.

Il concordato preventivo ed il contenuto della proposta

La normativa vigente non stabilisce in maniera dettagliata e precisa quale debba essere il contenuto della proposta concordataria presentata dal debitore. Quel che la normativa fa è stabilire, all’articolo 161 L.F. che la proposta debba essere accompagnata da un “piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”.

In particolare, la proposta di concordato è una vera e propria offerta con cui l’imprenditore si impegna a soddisfare le obbligazioni attraverso un diverso adempimento contrattuale.

Il piano di concordato è, invece, il dettagliato e complesso programma contenente tutte le operazioni finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo e del risultato voluto dall’imprenditore.

Nella proposta di concordato, come avrete intuito, l’imprenditore può delineare per i suoi creditori diverse forme e modalità per soddisfare i loro interessi. In particolare, come stabilisce l’articolo 160 comma 1 L.F.., il piano concordatario può prevedere: 

“a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.” Nel piano dovranno inoltre essere indicate le modalità di adempimento della proposta ed i tempi di realizzazione.

Concordato preventivo: le diverse tipologie previste dalla Legge

Come avrete intuito, diverse possono essere le forme e le tipologie di concordato preventivo. Nei prossimi paragrafi approfondiremo le differenti fattispecie previste dalle legge.

Il concordato con cessione di beni

Presentando una proposta di concordato con cessione di beni, l’imprenditore mira a liquidare i debiti pedenti attraverso la cessione di beni che fanno parte del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’azienda. I creditori saranno soddisfatti mediante ripartizione di quanto ricavato dalla cessione.

Il concordato con assunzione in garanzia

Questa particolare tipologia di concordato preventivo è finalizzata a preservare – e non a liquidare – le attività aziendali. Più nel dettaglio: presentando una proposta di concordato con assunzione in garanzia, l’assuntore non fa altro che accollassi l’obbligo di adempiere alla proposta concordataria. In questo modo garantisce la soddisfazione delle pretese dei creditori. Una delle forme più utilizzate di concordato con assunzione in garanzia è il contratto di affitto di azienda.

Il concordato con continuità aziendale

Introdotto dal “decreto sviluppo”, questa forma di concordato preventivo è volta a a favorire e a preservare la continuità aziendale, a mantenere i livelli di occupazione nell’azienda e a contribuire alla sopravvivenza delle imprese in crisi. Attraverso il concordato con continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti proprio con i movimenti finanziari resi possibili solo dalla continuità aziendale. Il concordato con continuità aziendale può trovare applicazione non solo quando lo stesso imprenditore prosegue l’attività aziendale ma anche quando l’attività viene proseguita da altre società di nuova costituzione oppure già esistenti alle quale viene conferito l’esercizio dell’azienda. Nella particolare ipotesi in cui l’attività aziendale viene proseguita da un’altra società, si assiste al trasferimento dell’intera azienda oppure di un ramo di essa mediante cessione ad un altro soggetto imprenditoriale. Il citato trasferimento può avvenire mediante pagamento del prezzo oppure mediante conferimento ovvero attraverso il trasferimento dell’intera azienda oppure di un ramo d’azienda che sia dotato di “autonomia funzionale”. Il conferimento, in particolare, è accompagnato dall’attribuzione alla nuova società di una partecipazione al capitale della società conferita.