Concordato Preventivo

Concordato preventivo e il ruolo dei creditori


Il concordato preventivo - disciplinato dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) - è lo strumento giuridico più utilizzato dagli imprenditori che versano in stato di crisi o di insolvenza per evitare la dichiarazione di fallimento. La funzione principale del concordato preventivo non è solo quella di tutelare l’imprenditore evitando la dichiarazione di fallimento ma anche quella di tutelare i creditori. Questi ultimi, grazie al concordato, riescono ad ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese in tempi più rapidi rispetto alla procedura fallimentare. Molto importante è, infine, la funzione del concordato preventivo che mira a mantenere e a conservare l’operatività delle imprese e a tutelare il lavoro dipendente.

Il concordato preventivo ed i rapporti con i creditori

E’ bene sottolineare che, nel concordato preventivo, è l’imprenditore che presenta la proposta ed il piano concordatario. Ciò ha evidenti ricadute anche sui rapporti tra imprenditore e creditore. A differenza della procedura fallimentare, infatti, il concordato preventivo non prevede un provvedimento giurisdizionale atto ad accertare lo stato passivo. E’ l’imprenditore che individua i creditori, i relativi crediti e le eventuali garanzie. Stabilisce infatti l’art. 160 della Legge Fallimentare che, nel ricorso introduttivo del concordato fallimentare, l’imprenditore ha la facoltà di suddividere per classi (in base alla diversa posizione giuridica e agli interessi) i propri creditori. Nella stessa suddivisione, inoltre, l’imprenditore individua le modalità ed i tempi di soddisfazione dei propri creditori. Tale suddivisione gioca un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura concorsuale ed è in grado di influire sull’esito della stessa. Sarà poi il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 161 Legge Fallimentare, a verificare la suddivisione in classe, eventualmente rettificandola ove l’imprenditore abbia dolosamente omesso uno o più crediti. Successivamente, il Giudice Delegato decide quali crediti ammettere ed il relativo grado. Inoltre, sempre il Giudice, potrebbe decidere di inserire eventuali creditori presenti all’adunanza ma non inseriti nella suddivisione in classi effettuata dall’imprenditore. I creditori non ammessi alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 176 Legge Fallimentare, possono presentare opposizione all’esclusione fino all’omologazione della proposta di concordato ma solo nel caso in cui la loro ammissione alla procedura avrebbe influito sulla votazione della maggioranza dei creditori. Questi ultimi, inoltre, possono sempre promuovere un’azione giudiziaria ordinaria per ottenere il riconoscimento del credito vantato nei confronti dell’imprenditore. Si ricorda, infatti, che la sospensione dell’attività giurisdizionale ex art. 168 Legge Fallimentare opera soltanto nei confronti delle azioni esecutive e cautelari. Ma cosa accade quando il creditore provvede a contestare il credito e a richiedere un accertamento giudiziale in sede ordinaria? Ebbene, si tratta di una peculiare fattispecie regolata dall’art. 180 Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che, in questi casi, al momento dell’omologazione del concordato, il Tribunale fallimentare provvede a bloccare il pagamento e ad ordinare il deposito della somma contestata. Questo provvedimento consente al creditore di proteggere il suo credito: in questo modo evita che l’intero patrimonio attivo concordatario venga disperso totalmente nelle more del tempo necessario per l’accertamento giudiziale del credito stesso. Se il Tribunale, in sede ordinaria, si pronuncia positivamente con sentenza e riconosce il credito, tale provvedimento produrrà i suoi effetti anche nei confronti degli organi del concordato. Questi ultimi, infatti, dovranno inserire nel riparto il creditore che verrà soddisfatto insieme agli altri creditori che partecipano alla procedura concorsuale.

Il concordato preventivo e la deliberazione dei creditori

I creditori hanno un ruolo attivo nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Stabilisce infatti la Legge Fallimentare che sono proprio i creditori ad apporvare, a maggioranza, la proposta concordataria. In particolare, stabilisce l’art. 175 Legge Fallimentare che i creditori, dopo aver ascoltato la relazione del commissario giudiziale, possono esporre le ragioni per le quali non ritengono “ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.” Il concordato, ai sensi dell’art. 177 Legge Fallimentare, viene approvato dai “creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.” Nel caso in cui siano state poste al voto diverse proposte di concordato, viene approvata quella che ha “conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. In caso di parità prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima”. Qualora i creditori non esercitino il loro diritto di voto, per il principio del “silenzio assenso”, sono considerati consenzienti e vengono considerati ai fini del calcolo della maggioranza.


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