Concordato Preventivo

Concordato preventivo dipendenti


Il concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata dall’art. 160 della Legge Fallimentare. Tale procedura trae origine da un accordo tra l’imprenditore (in stato di difficoltà economica) e i suoi creditori. Nel suddetto accordo, l’imprenditore si obbliga a pagare (anche solo parzialmente) i propri debiti mediante la presentazione di una concreta proposta avente ad oggetto il risanamento dell’impresa e la continuazione dell’attività economica e produttiva. Il concordato preventivo, per sua stessa natura, coinvolge anche i rapporti di lavoro dipendente che, nella maggior parte dei casi, proseguono nelle more della procedura concorsuale. Spesse volte i rapporti di lavoro sono garantiti e tutelati mediante ricorso agli ammortizzatori sociali che, di fatto, tutelano sia l’azienda che il lavoratore.

Il concordato preventivo e la tutela dei dipendenti: la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.)

Di norma, un’impresa che abbia alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori e che faccia ricorso al concordato preventivo, ha già fatto richiesta e già gode degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.). Tale strumento viene utilizzato quando l’impresa versi in uno “stato di crisi” oppure in caso di “cessazione di attività”. La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria già tutela i lavoratori ancora prima della presentazione della proposta di concordato preventivo mediante erogazione – da parte dell’Inps - di una prestazione economica che integra o sostituisce il normale stipendio. Ma da 1° gennaio 2016 l’intero quadro normativo cambierà. La Legge n. 134/2012 ha infatti stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, non potrà più essere concessa la cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria per quelle imprese assoggettate a procedura concorsuale. Tale ammortizzatore sociale a tutela dei lavoratori potrà dunque essere applicato e richiesto fino al 31 dicembre 2015.

Ma cosa accade nel caso in cui, al momento dell’ammissione al concordato preventivo, l’impresa già si trovi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria?

Ebbene, in queste fattispecie sarà compito del commissario giudiziale richiedere l’attivazione – presso l Regione oppure presso il Ministero del Lavoro – di una nuova C.I.G.S. con causale “procedura concorsuale”. Tale richiesta può essere presentata quando l’impresa sa stata ammessa alla procedura di concordato: non è dunque necessaria l’omologazione della proposta. La C.I.G.S. per “procedura concorsuale” può avere una durata di 12 mesi, prorogabile per altri 6 mesi nel caso in cui sussistano concrete possibilità di continuazione o di ripresa dell’attività imprenditoriale.

I requisiti per l’ammissione dell’impresa alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.)

Ai fini dell’ammissione dell’impresa a C.I.G.S. per “procedura concorsuale” non è necessario un accertamento ispettivo che verifichi l’indice di liquidità aziendale. L’impresa può usufruire del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale in 36 mesi nell’arco del quinquennio che decorre dall’11 agosto 2010 al 10 agosto 2015). Tale limite temporale può essere superato in caso di procedure concorsuali nelle seguenti ipotesi:

  • se l’attività dell’impresa sia iniziata almeno 24 mesi prima della richiesta e dell’avvio degli interventi di integrazione salariale (che si siano protratti nel triennio di riferimento);
  • se l’attività sia proseguita fino ai 12 mesi prima dell'ammissione alla procedura concorsuale.

La sussistenza delle suddette condizioni deve essere attestata da una specifica dichiarazione da allegare alla domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Il concordato preventivo e il Contratto di Solidarietà Difensivo

Il contratto di solidarietà difensivo è un accordo che l’azienda stipula con le rappresentanze sindacali. Nel predetto accordo viene pattuita la diminuzione dell’orario di lavoro per mantenere i livelli occupazionali in caso di crisi aziendale e per favorire nuove assunzioni. Anche tale istituto trova applicazione in caso di ricorso al concordato preventivo. Ma con alcune deroghe ben precise. In particolare, le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse al concordato preventivo con cessione dei beni oppure le imprese che siano state ammesse a procedura concorsuale, non possono ricorrere al Contratto di Solidarietà difensivo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 46448/2009. Possono invece ricorrere al CDS le imprese che siano state ammesse al concordato preventivo con continuità. La domanda di ammissione al Contratto di Solidarietà Difensivo deve essere presentata sempre dal commissario giudiziale presso il Ministero del Lavoro.

Il concordato preventivo e la gestione dei crediti di lavoro

Molto importante, per la gestione e l’erogazione dei crediti di lavoro,è la data di presentazione della domanda di concordato. Infatti, nel momento in cui l’impresa presenta la domanda, tutti i crediti di lavoro che siano sorti prima della richiesta rimangono “sospesi”, “congelati”: essi verranno erogati successivamente, quando la procedura concorsuale sarà terminata. Solo in via eccezionale, il Giudice Delegato ne piò ordinare il pagamento. I crediti di lavoro sorti dopo la presentazione della domanda di concordato, invece, potranno essere erogati alle naturali scadenze: non richiedono di alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato.


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