Anche il concordato preventivo, come il concordato fallimentare, può essere annullato o risolto. L'art. 186 l.f. fa riferimento agli articoli 137 e 138 della legge fallimentare, sottolineando che là dove nel concordato fallimentare si parla di curatore, nel concordato preventivo, si deve far riferimento al commissario giudiziale.
Nel concordato fallimentare, la risoluzione si ottiene non adempiendo regolarmente gli obblighi previsti. In questo caso la risoluzione non può essere chiesta se l'inadempimento ha scarsa importanza. Si fa, quindi, riferimento alla regola prevista nella risoluzione del contratto per inadempimento, dove si prevede che la risoluzione non può essere chiesta quando l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo per l'interesse dell'altra parte, ex art. 1455 c.c.; si tratta, quindi, di una regola meno rigida rispetto a quella prevista per il concordato fallimentare.
Manca, tuttavia, l'interesse dell'altra parte, espressamente previsto dal codice civile. Ma dobbiamo notare una cosa, l’art.1455 c.c. fa riferimento a un contratto a prestazioni corrispettive. Non è il caso del concordato fallimentare, per il quale è prevista una lunga procedura, dove, la scarsa importanza dell'inadempimento deve avere una valenza maggiormente oggettiva rispetto al caso dell'art. 1455 c.c.
La risoluzione è chiesta con ricorso entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.