Pignoramenti

Pignoramento prima casa: è possibile


La prima casa si può pignorare

 

Diversamente dal pensiero popolare, la prima casa può essere pignorata.
Detta espropriazione, tuttavia, è possibile solamente se i debiti contratti dal proprietario sono verso soggetti privati, soggetti quindi diversi dal Fisco
 

Impignorabilità della casa ad opera del Fisco

Il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, denominato anche “Decreto del fare” ha introdotto una sorta di esenzione nei confronti dei soggetti proprietari di immobili che hanno un debito con il fisco o qualsiasi ente di riscossione. 
Il Decreto, infatti, ha previsto il divieto di esproprio da parte del fisco a condizione che l’immobile:
  • sia l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • sia adibito ad uso abitativo;
  • il debitore vi risieda anagraficamente.
Sono esclusi gli immobili di lusso o comunque immobili classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)
E' bene precisare, altresì, che le citate condizioni devono sussistere contemporaneamente
Nel caso, ad esempio, che il contribuente abbia residenza in un immobile in locazione e possieda un unico fabbricato dove invece non risiede, quest’ultimo potrà essere espropriato.
 

Pignoramento della seconda casa

Passiamo, ora, ad analizzare ciò che concerne la seconda casa.
Fino all'entrata in vigore del decreto legge 50/2017, il pignoramento era possibile solo se il valore dell'immobile non era inferiore a 120.000,00 euro.
Con l’entrata in vigore del predetto decreto, invece, il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), è inferiore a 120.000,00 euro.
Ad essere modificato, quindi, è proprio questo tetto. L'esproprio ora è infatti possibile se tutto il patrimonio immobiliare del debitore (comprensivo della prima casa e di qualsiasi altra proprietà immobiliare) non è inferiore a tale soglia.
Se, diversamente, il contribuente ha un debito con il fisco inferiore alla citata somma, il fisco può solamente iscrivere ipoteca sull’immobile, a condizione però che si tratti di debiti superiori ad € 20.000,00, come previsto dal d.l. 16/2012. 
Il Fisco, quindi, non può in nessun caso iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l'importo del debito non supera i 20.000 euro.
 

Pignoramento immobiliare e soggetto privato: nessun limite

Come abbiamo accennato poco sopra, quando il creditore è un soggetto privato, quindi anche una banca, non sono previsti limiti ad una eventuale espropriazione immobiliare. 
Dunque, l’istituto di credito, sia che abbia iscritto o meno un’ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore, può sempre aggredirlo, anche se sia l’unica abitazione dello stesso.
È bene sottolineare che in questo caso non vi sono nemmeno limiti di importo, quindi, sarà possibile richiedere il pignoramento anche per debiti di valore esiguo.  
Concludendo, in tema di pignoramento immobiliare nessuna disposizione impedisce di espropriare la casa familiare. L'unica eccezione è stata introdotta con il decreto 69/2013 ossia, l’ente di riscossione non darà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
 
 

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