Stop alla tregua fiscale concessa in piena emergenza Coronavirus, dal 15 ottobre l'Agenzia delle Entrate riattiverà le procedure di esproprio a carico dei contribuenti insolventi. Congelate dal Decreto Agosto, provvedimento con cui il Governo ha tentato di alleviare la crisi innescata dal lockdown da Covid-19, cartelle esattoriali e annessi pignoramenti tornano attivi a partire dalla metà di ottobre. Fisco ed enti locali (Comuni e Regioni) potranno riavviare le espropriazioni forzate su beni mobili e immobili, stipendi e pensioni dei cittadini con irregolarità fiscali. Per tutelare i beni fondamentali per la vita e necessari a garantire la dignità delle persone, la legge prevede comunque freni e limiti alla riscossione forzosa. Il pignoramento, primo di una serie di passaggi che porta all’espropriazione o sequestro dei beni o dei crediti del cittadino non in regola con il Fisco, non può riguardare la prima casa, ma solo se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, quindi un ente pubblico. Divieto di pignoramento anche nel caso in cui l'abitazione non sia classificata tra quelli “di lusso” e se il debitore vi ha dichiarato la residenza anagrafica. Tuttavia queste eccezioni rischiano di venire meno se il titolare del credito è un soggetto privato, ad esempio una banca. Con la fine del 'blocco di Stato', tornano pignorabili anche stipendi e pensioni (tranne sussidi e pensioni minime che non sono intaccabili). I pignoramenti presso terzi diversi da questi, ad esempio quelli dei conti correnti bancari, sono invece nuovamente possibili (e già erano immuni al 'congelamento' ma solo se azionati prima dell’8 marzo scorso). Tra i beni non soggetti ad esproprio troviamo altri oggetti di vitale importanza, valore affettivo o necessari al lavoro (tutti tutelati dall’articolo 514 del Codice civile). Sono tra questi l'anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Niente sequestro anche per beni commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei conviventi, così come non possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore come ad esempio il computer). Salvi anche animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Ma cos’è il pignoramento? Esso è l'atto che dà il via al vero e proprio processo di espropriazione forzata. Di fatto è il primo passo realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente. Questo significa che il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne ovviamente venderli o distruggerli. Esso è portato a termine dall’ufficiale giudiziario incaricato, ma deve essere preceduto dall’atto di precetto, altrimenti non è valido. Tra l’atto di precetto e il pignoramento vero e proprio deve trascorrere un tempo prefissato per legge: non meno di 10 giorni e non più di 90.