Pignoramenti

Rapporto tra pignoramento presso terzi e richiesta di rottamazione dei ruoli


Rottamazione cartelle e pignoramento presso terzi

Abbiamo già parlato in alcuni precedenti approfondimenti della possibilità per i contribuenti di richiedere la rottamazione delle cartelle di accertamento, opportunità concessa da Equitalia, oggi soppressa e sostituita con L’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
Negli ultimi tempi, tuttavia, una tematica di grande interesse è rappresentata dal rapporto intercorrente tra la rottamazione dei ruoli e le procedure di pignoramento presso terzi, attivate prima della presentazione dell’istanza.
È bene chiarire fin da subito che anche durante l’iter della procedura di pignoramento presso terzi il soggetto contribuente può comunque presentare istanza di rottamazione dei ruoli.
Ciò detto, ci si è chiesto se con la presentazione della suddetta istanza sia possibile bloccare il pignoramento presso terzi attivato precedentemente. 
Vediamolo nell’approfondimento di oggi. 
 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è intervenuta a chiarire il quesito suddetto rispondendo a domande poste in tema di rottamazione delle cartelle dai dottori commercialisti in occasione del convegno intitolato: “Tavola Rotonda con Agenzia Entrate Riscossione su Rottamazione e nuovi applicativi IT.”
E’ stato stabilito che una volta che il contribuente ha presentato la richiesta di definizione agevolata, l’agente della riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre il fermo amministrativo e l’iscrizione ipotecaria. 
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 193/2016, l'agente della riscossione non può proseguire  le  procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione  che:
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero;
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero;
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Orbene, ad eccezione del caso in cui la procedura esecutiva sia già in una fase avanzata, l'ente riscossore deve bloccare tutte le azioni esecutive poste in essere per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata. 
Resta inteso che detta interruzione dovrà essere comunicata al terzo.
E’ stato altresì specificato che nel caso in cui le somme riscosse tramite pignoramento presso terzi, versate dal creditore terzo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, eccedano quanto dovuto rispetto ai carichi oggetto di definizione la differenza dovrà essere restituita al debitore.
 

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