La notificazione del precetto
Il precetto è un atto prodromico all’esecuzione forzata.
Secondo quanto stabilito dall’art. 479 c.p.c., infatti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Qual è lo scopo attribuito al precetto dal Legislatore?
La funzione attribuita all’atto di precetto è quella di consentire al debitore intimato di poter adempiere in modo spontaneo all’obbligazione indicata nel titolo esecutivo.
Attraverso l’atto di precetto, infatti, il debitore viene preavvertito della possibilità che il creditore, in caso di perdurante inadempimento, procederà con l'esecuzione forzata.
Il creditore, quindi, concede al debitore un termine massimo di 10 giorni per provvedere al pagamento di quanto risultante dal titolo esecutivo. In caso contrario, procederà con il pignoramento.
Come noto, difatti, l’art. 480 c.p.c. così recita: “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
Contenuto del precetto
La legge indica in modo espresso il contenuto che deve necessariamente essere presente nell’atto di precetto.
Nello specifico, il precetto deve contenere a pena di nullità:
- l’indicazione delle parti;
- l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge;
- l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
- la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione.
Ruolo centrale del precetto
La conoscenza del precetto deve intervenire assolutamente in tempo utile per consentire all’intimato di evitare il pignoramento.
Ciò detto, ci si è chiesto se il vizio della notifica del precetto possa ritenersi in ogni caso sanato in virtù dell’opposizione all’esecuzione stante il principio enunciato dall’art. 156 c.p.c., 3 comma il quale sancisce che non può essere pronunciata la nullità di un atto che ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Recentemente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24291 del 16.10.2017 la quale ha stabilito che: “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato - ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. - in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento.”
La Cassazione, poi, ha proseguito affermando che: “Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese.”
Orbene, se la conoscenza del precetto avviene dopo il pignoramento, non permettendo così al debitore di prevenirlo, non potrà dirsi verificato lo scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., pertanto non potrà essere sanata la nullità della notifica dell’atto medesimo.
Dunque, se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva) non potrà aversi sanatoria ex art. 156 c.p.c. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è già stato eseguito.