Pignoramenti

Pignoramento in comunione legale dei beni


Si parla di pignoramenti eseguiti “sulla quota” del coniuge obbligato sui beni comuni. Una recente pronuncia della Cassazione, sezione III, nr. 6575 del 14.3.2013 della Corte ha stabilito che “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

Il tribunale di Enna si è occupato della disciplina transitoria relativa alle esecuzioni pendenti “sulla metà” dei beni comuni: sono improcedibili o possono essere sanate? Secondo il Tribunale siciliano, è sicuramente “più equo e rispettoso del diritto consentire a chi non sia ancora in regola di poter regolarizzare il procedimento [esecutivo] mediante l'estensione del pignoramento per l'intero bene immobile in comunione legale”. Il commento riguarda le forme della “estensione del pignoramento” di un’esecuzione che ha avuto inizio contro il coniuge obbligato relativamente alla quota di metà che a lui spettava per la comunione dei beni.

La linea è stata seguita anche dai Tribunali di Campobasso, Crotone, Cassino e Ferrara

“Il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi non soltanto perché questa è la soluzione più garantista nei confronti del coniuge non debitore, ma anche perché è la idonea a salvaguardare i risultati finali della vendita. Se infatti si ammettesse il pignoramento per l'intero soltanto contro il  coniuge  debitore sussisterebbe  il  rischio  di  procedure contemporaneamente  pendenti  nei  confronti  di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dalla Conservatoria (che verifica i pignoramenti anteriori in base al nominativo del debitore, essendo i RR. Il. su base personale e non reale)”.

Il caso di specie

Il creditore  di uno dei coniugi aveva notificato e trascritto nel 2013 il pignoramento solo sulla metà dei beni, per la quota appartenente al debitore principale in regime di comunione legale col coniuge non obbligato. Il giudice ha ritenuto di accogliere la richiesta del creditore di “estendere” il pignormamento sui beni del coniuge non obbligato del debitore e titolare dei diritti sulla comunione.

Ma questo, avverte opportunamente l’ordinanza in commento, è possibile esclusivamente “per i procedimenti che non si siano uniformati all’indirizzo voluto dalla Corte di Cassazione ed iniziati anteriormente al 31 dicembre 2014”, con possibilità di integrazione od estensione del pignoramento.

Cosa si intende per integrazione e come va rinnovato o integrato il pignoramento?

La Corte afferma il principio di diritto per il quale” La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione dei beni abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, è evidente che la rinnovazione o l’integrazione del prignoramento deve colpire non la quota pari a ½ della proprietà appartenente al coniuge non obbligato ma la quota di 1/1.” In questo senso, la dottrina dice che “In terzo luogo l’espropriazione di interi beni, con possibilità di soddisfarsi sull’intero ricavato della vendita forzata e non su una parte soltanto del loro controvalore economico, è la sola via perfettamente coerente, come sottolineato, con la teoria della proprietà solidale, che attribuendo ai coniugi un diritto pieno, e non un diritto parziale, su ogni bene implica anche che ciascuno sia legittimato per il medesimo intero bene a subire l’espropriazione forzata”.
In realtà non vi potrà mai essere, un’integrazione del pignoramento “sulla rimanente metà” o formule simili, del coniuge non obbligato, in quanto non si può sommare la “prima metà” del coniuge obbligato, pignorata, con “l’altra metà” del coniuge non obbligato, pignorata per estensione o integrazione.
Ma cerchiamo di capire meglio questo aspetto, in realtà c'è un termine. Tutti i tribunali hanno previsto il momento processuale entro il quale è possibile reintegrare il pignoramento. Ad esempio, il Tribunale di Crotone, per le procedure in corso, ha messo  l’integraizone del pignoramento dal momento in cui l’esperto segnali al giudice la trascrizione eseguita solo sul 50%; il Tribunale di Campobasso, la ammette fino al momento in cui non sia stato “concesso” il termine per l’introduzione del giudizio di divisione; il tribunale di Cassino la ammette per le procedure che si trovano nella fase antecedente l’udienza di cui all’art. 600 cpc; il Tribunale di Ferrara, la ammette fino a quando non è stata disposta la divisione previa celebrazione della udienza ex art. 569 cpc; il Tribunale di Pordenone, per quelli effettuati anteriormente al 31.12.2014; il Tribunale di Vasto fino a quando non sia stata ancora disposta la vendita o concesso il termine per l'introduzione del giudizio di divisione. 
Perchè ciò è possibile? Perchè può avvenire in un solo caso, ovvero quando: il bene verrà messo in vendita o sarà oggetto della divisione solo se sottoposto a vincolo dal creditore nella sua interezza, anche attraverso l’estensione del pignoramento. Ciò sarà inammissibile  dopo l’ordinanza che prevede la vendita o dopo lo spirare del termine per l’introduzione del giudizio di divisione, procedimenti che non hanno mai ad oggetto beni pignorati in ragione di metà.


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