Pignoramenti

Pignoramento della pensione e dello stipendio dopo il d.l. n. 83/2015


L’istituto giuridico del pignoramento delle pensioni e degli stipendi è stato profondamente modificato dal d.l. n. 83/2015 e relativa legge di conversione. La citata normativa ha introdotto nel nostro ordinamento diverse novità andando a modificare lo stesso limite fissato dall'art. 545 c.p.c.. Sempre in virtù di detta normativa, sono state anche aumentate le soglie di impignorabilità delle pensioni, degli stipendi nonché delle pensioni accreditate sui conti correnti pignorati. A seguire una disamina puntuale e precisa delle più interessanti novità che hanno interessato l’istituto giuridico del pignoramento degli stipendi e delle pensioni.

Il pignoramento della pensione alla luce del d.l. n. 83/2015

La Legge di riforma ha introdotto un nuovo ed importante comma nell’articolo 545 del codice di procedura civile. La nuova norma stabilisce che: “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza,non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Da quanto appena asserito deriva che sarà impignorabile la parte di pensione che sia pari ad una volta e mezzo il valore dell’assegno sociale. L’importo residuo (ovvero quello risultante dalla differenza tra la somma dell’assegno sociale aumentato della metà e l’importo residuo) ben potrà invece essere assoggettato a pignoramento.

Il pignoramento del conto corrente dopo la riforma

Prima della Legge di riforma, il pignoramento di pensioni e di stipendi accreditati su conto corrente postale oppure bancario intestato al debitore poteva essere sempre effettuato seppure con qualche limitazioni. Il pignoramento, infatti, poteva essere effettuato nella misura di un quinto nel caso in cui fosse notificato all’ente previdenziale oppure al datore di lavoro. Viceversa, se notificato alle poste oppure alla banca, il pignoramento poteva essere effettuato in maniera integrale.

Ebbene, il d.l. n. 83/2015, introducendo il nuovo comma all’art. 545 c.p.c., ha invece previsto nuovi limiti al minimo vitale impignorabile introducendo anche una importante distinzione.

Pignoramento di pensioni e stipendi accreditati su conto corrente: le soglie di impignorabilità

Come appena precisato, il Legislatore della riforma si è innanzitutto preoccupato di stabilire le soglie della impignorabilità della pensione e degli stipendi sulla base dell’assegno sociale. Quest’ultimo, di fatto, rappresenta quella parte della pensione che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita di chi la percepisce. La Legge di riforma è dunque andata a stabilire le somme e gli importi che, per colui che percepisce la pensione, rappresentano “l’esigenza minima vitale”. Tali somme, proprio perché hanno natura e carattere assistenziale, sono impignorabili.

Per definire i limiti, inoltre, è necessario considerare il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto, se prima oppure dopo il pignoramento. E allora,

  1.  se tali somme vengono accreditate prima, il minimo vitale impignorabile è fissato a tre volte l’assegno sociale previsto dalla Legge;
  2. se, invece, tali somme vengono accreditate dopo oppure nella stessa data del pignoramento, esse possono essere pignorate nei limiti indicati dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile. In questo modo, la Legge di riforma deroga al principio del limite del quinto valevole soltanto nel caso in cui il terzo pignorato fosse il datore di lavoro oppure l’ente di previdenza.

Cosa accade se il creditore viola i limiti imposti dal Legislatore della riforma

Il Legislatore della riforma si è mostrato particolarmente interessato al rispetto e alla osservanza degli importanti limiti che abbiamo sopra descritto. Il d.l. n. 83/2015 ha infatti previsto alcune conseguenze per il creditore che viola i limiti imposti dalla Legge e che pignora somme superiori rispetto alle soglie legali individuate dal Legislatore.

La più importante conseguenza connessa alla violazione dei limiti è l’inefficacia parziale del pignoramento dello stipendio oppure delle pensioni effettuato dal creditore per le somme eccedenti le soglie minime fissate dalla Legge. L’inefficacia parziale del pignoramento può essere rilevata, anche d’ufficio, dal Giudice dell’esecuzione.


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