Pignoramenti

Pignoramento degli autoveicoli


Di tali nuovi argomenti non si smette mai di parlare: ci sono gli aspetti tecnici da considerare, le conseguenze per il debitore inadempiente, le considerazioni sull'utilità di effettuare tali esecuzioni e le eccezioni che la prima auto rappresenta, proprio come per la prima casa. Ma quanto agli aspetti procedurali?
In questo articolo tratteremo appunto degli aspetti relativi alla procedura corretta che deve essere seguita, facendo riferimento alla dalla recente riforma della giustizia.

Prima di tutto bisogna chiedersi chi è il giudice competente

Circa l’esecuzione forzata su autoveicoli, moto e rimorchi la competenza è del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede. Abbiamo, dunque, diverse possibilità di scegliere a discrezione del creditore, che potrà quindi incardinare il procedimento esecutivo presso il tribunale che più ritiene conveniente.

Come è possibile dare inizio al pignoramento dell’auto?

La procedura si instaura a tutti gli effetti con la ricerca telematica del bene da pignorare. Al momento bisogna, dunque, andare ad invocare la nuova disciplina che è stata di recente introdotta dalla riforma della giustizia. A questo proposito, infatti, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora oppure la sede, una volta effettuata la verifica del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, provvede ad autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve prevedere al suo interno l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata (PEC) del difensore.
Attraverso questa autorizzazione, l’avvocato del creditore deve, dunque, andare  dall’ufficiale giudiziario il quale provvederà ad accedere con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, relativi all’anagrafe tributaria e il PRA (Pubblico registro automobilistico) per tutto ciò che concerne l’individuazione di cose e crediti da poter essere sottoposti ad esecuzione.
Prima che si addivenga a ciò è necessario che vi sia il pagamento del contributo unificato secondo le nuove tariffe fissate proprio attraverso tale forma di esecuzione forzata telematica.
Una volta finite le operazioni, l’ufficiale giudiziario si occupa di redigere un verbale all'interno del quale va ad indicare le banche dati consultate e i risultati della ricerca.

Che cosa accade nel momento in cui viene ad essere individuata l'auto da sottoporre a pignoramento?

Qualora vengano individuati veicoli che si trovino in luoghi di appartenenza al debitore e che sono presenti all'interno del territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo potrà accedere agli stessi per provvedere d’ufficio a quelli che sono gli adempimenti di carattere successivo.
Se invece questi luoghi sono rientranti nella competenza di altri ufficiali giudiziari, egli provvede a rilasciare copia autentica del verbale al creditore. Quest'ultimo entro e non oltre 15 giorni (a pena d’inefficacia della richiesta) la deve presentare all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, dunque, effettuata l'individuazione dell’auto da pignorare, invia al debitore una ingiunzione con cui gli intima la consegna, entro 10 giorni, dell’automobile assieme ad ogni documento relativo (libretto di circolazione, attestato di proprietà, ecc.) all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) del territorio nel luogo in cui il debitore ha la sua residenza, domicilio, dimora o sede.

Chi custodirà l'auto pignorata a seguito del pignoramento?

All'inizio è il debitore a custodire il mezzo pignorato, senza avere alcun diritto a compenso. Ma si tratta di un breve periodo di tempo. Questo perché, come abbiamo potuto ossevrare, nei 10 giorni successivi, egli deve provvedere alla consegna del mezzo all’Istituto Vendite giudiziarie il quale ne diventa a tutti gli effetti il custode e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante attraverso la posta elettronica certificata, laddove ciò diventi possibile.

Quali sono i successivi compiti dell’avvocato?

Il creditore pignorante e nello specifico il suo difensore, procederà alla trascrizione, nel PRA, di un atto all'interno del quale vengono indicati con esattezza quali sono i beni da essere sottoposti a pignoramento. L'obbligo sorge una volta che l’ufficiale giudiziario ha a tutti gli effetti provveduto all'esecuzione del’ultima notifica ed ha provveduto a consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché provveda egli stesso a  procedere alla trascrizione.
In via successiva, il creditore dovr depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione forzata, anche la nota con la quale avviene l'iscrizione a ruolo, attraverso delle copie che siano conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Questo obbligo può scattare entro 30 giorni dalla precedente comunicazione inviata, come si è visto, dall’istituto vendite giudiziarie che provvede ad assumere la custodia del bene oggetto di pignoramento.

Che cosa accade se il debitore non provvede a consegnare l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie?

Trascorsi i 10 giorni dell’intimazione dell’ufficiale giudiziario, il veicolo non può essere sottoposto a circolazione. Se ciò succede, la polizia che “peschi” il debitore alla guida del mezzo pignorato, lo può capire immediatamente in via forzosa, con tutti i titoli e i documenti sulla proprietà, andandoli a consegnare all’IVG.


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