Pignoramenti

Pignoramento conto corrente e fido bancario: due trattamenti differenti


Pignoramento fido bancario 

Un interrogativo sempre più ricorrente tra i titolari di conto corrente acceso presso un istituto di credito è se sia possibile sottoporre apignoramento ad opera dei creditori, oltre al denaro presente sullo stesso conto, anche ilfido bancarioconcesso loro dalla banca. 
Prima di rispondere a detto quesito, è opportuno innanzitutto chiarire cosa si intende quando si fa riferimento al c.d. “fido bancario”. 
Vediamo nello specifico, quindi, questa tipologia di credito e, soprattutto, se i creditori dei correntisti possanoescuterlo attraverso il pignoramento presso terzi
 

Scoperto bancario 

Che cos’è effettivamente un fido bancario? 
Il fido bancario è uno strumento di credito, conosciuto anche come “scoperto bancario” o “affidamento”, che può essereconcesso dalla bancaa privati o aziende, ovviamente dietro loro richiesta.
In particolare può essere definito come l’apertura di un credito da parte della banca. 
Il soggetto che intende richiederlo, tuttavia, deve essere necessariamente in possesso di un conto corrente.
Il fido bancario, quindi, può essere considerato qualestrumentoatto a fronteggiaremomentaneamente crisi di liquidità.
Orbene, il soggetto, qualora termini la liquidità disponibile sul suo conto corrente, in base a quanto richiesto e concordato con la banca, potràbeneficiare di una somma di denaroper effettuare operazioni come ad esempio prelievi, bonifici,anchese il saldo del propriocontosianegativo.
 

Pignorabilità del fido bancario 

Ciò detto, passiamo ora a verificare se il citato fido sia pignorabile o meno. 
E’ possibile fin da subito affermare chelo scoperto bancario non è pignorabile. 
Dette somme, infatti, non potranno essere oggetto di pignoramento presso terzi. 
La motivazione è molto semplice.
Quando si fa riferimento al fido bancario ci si riferisce adenaroche in realtànonè diproprietà del correntista/debitorema dellabanca.
Il creditore potrà pignorare solo il saldo positivo del conto corrente del debitore non un saldo negativo. 
Tutto ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Roma con sentenza n. 20024/2011 ha statuito che “In caso di pignoramento presso terzi il vincolo pignoratizio non può ricomprendere il cosiddetto margine disponibile, cioè la quota utilizzabile del fido concesso all'accreditato. Posto che l'apertura di credito comporta l'obbligo per l'istituto bancario di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, e l'obbligo di restituzione del cliente delle somme prelevate, qualora alla chiusura del conto il saldo è negativo, la Banca non può essere considerata debitrice del debitore, quindi non pignorabile.”
Inoltre, come enunciato consentenza n. 6393/2015dalla Suprema Corte di Cassazione“in caso di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare neppure le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo.
Concludendo, quindi, è possibile affermare che,diversamente che dal conto corrente, pignorabile entro certi limiti,il fido bancario non è pignorabile ad opera dei creditori.