Pignoramenti

Pignoramento auto e moto: modalità operative


Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Il pignoramento delle automobili e dei motocicli, disciplinato dall’art. 521 bis c.p.c., è stato introdotto con la L.162/2014 e recentemente modificato con il d.l. 83/2015, convertito in legge 32/2015.
Vediamo nel dettaglio come la riforma è intervenuta a mutare l’istituto in esame. 
 

Alternatività delle procedure

Ad oggi, il pignoramento delle autovetture può essere eseguito sia con la tradizionale forma di espropriazione mobiliare presso il debitore, sia con una particolare procedura ad hoc, mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente gli estremi dei beni che si intendono sottoporre a esecuzione. 
La riforma, quindi, consente di pignorare gli autoveicoli, i motocicli ed i rimorchi senza che sia necessaria l’apprensione materiale del bene. 
A tenore della norma, infatti, si legge: “oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’art. 492 c.p.c.”. 
E’ data, così, la possibilità al creditore procedente di scegliere la via che più preferisce.
 

Procedura ad hoc modificata dal d.l.83/2015

La procedura ad hoc, pensata appositamente per il pignoramento di automobili e motocicli, prevede che il pignoramento debba eseguirsi mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli estremi del mezzo da sottoporre all'esecuzione, l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.,(ossia l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione) nonché l'intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà, all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore.
La riforma normativa ha introdotto una modifica alla competenza dell’IVG: è stata inserita una dicitura che prevede che in caso di assenza dell’istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza o domicilio o dimora o sede, ci si possa rivolgere a “quello più vicino”.
Secondo quanto disposto dalla procedura citata, quando viene richiesto il pignoramento dell’autoveicolo è necessario, quinid, allegare una visura auto rilasciata dal PRA. Ciò, per fare in modo che l’oggetto del pignoramento risulti identificato correttamente.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Sarà quindi responsabile di un eventuale furto, smarrimento, danno o distruzione del veicolo pignorato.
Solamente nel momento in cui il bene espropriato viene consegnato all’Istituto Vendite Giudiziarie, è quest’ultimo che ne assume la custodia ed ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al creditore pignorante. 
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’i.v.g., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deve iscriverlo a ruolo depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione .
A questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.
 

Se il debitore non collabora?

A seguito dell’intimazione contenuta nel pignoramento, entro 10 giorni il debitore dovrebbe consegnare spontaneamente l’automobile o il motociclo pignorato all’istituto vendite giudiziarie.
Tuttavia, molto di frequente, quest’ultimo non collabora e non consegna nulla all’istituto citato.  
In questo caso, una sorta di “rimedio” è contenuto nel comma 4 dell’art. 521 bis c.p.c.. 
È statuito, infatti, che nel caso in cui gli organi di polizia, ad esempio in seguito a fermata di controllo, accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono (ad es. veicolo in sosta), devono procedere al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e devono consegnare il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. 
Purtroppo, rimane il fatto che il debitore potrebbe non consegnare l’automobile all’I.V.G. e non essere mai casualmente rintracciato dalle forze dell’ordine.
 

Il creditore può diventare proprietario dell’auto pignorata?

La riforma citata ha inserito, altresì, un sesto comma, il quale prevede la possibilità di richiedere l’assegnazione o la vendita del bene pignorato
E’ previsto, infatti, che l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita del bene deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo o dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c.. 
Recentemente è intervenuto il Tribunale di Mantova con sent. 16 ottobre 2016 stabilendo che “l’istanza di assegnazione dei mezzi pignorati ex art. 521 bis c.p.c., può essere accolta solo dopo che sia stato esperito un primo infruttuoso tentativo di vendita, in modo da salvaguardare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore dalla vendita forzata.”
 

 


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