Amministrazione Straordinaria

Amministrazione Straordinaria Legge


L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale disciplinata dal decreto legislativo 270/99. Essa interviene, infatti, quando l'impresa sia stata dichiarata insolvente e tende a garantire la prosecuzione, la riconversione o la riattivazione delle attività imprenditoriali. Tale procedura - così come la liquidazione coatta - ha natura amministrativa. Per tale motivo, la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.

Amministrazione straordinaria, legge: la disciplina generale

Questo importante istituto giuridico si applica a quelle imprese - siano esse individuali o collettive - soggette alle disposizioni sul fallimento. Non sono assoggettabili ad amministrazione straordinaria le società cooperative. In particolare, per essere ammesse a questo istituto, le imprese devono rispondere ad una serie di requisiti. Nello specifico, tali imprese devono presentare:

  • lo stato di insolvenza patrimoniale e, quindi, debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio;
  • concrete possibilità e prospettive di recuperare l’equilibrio economico: tale recupero dovrebbe avvenire entro 1 anno attraverso un programma di cessione di complessi aziendali e/o cespiti oppure dovrebbe avvenire entro 2 anni attraverso la ristrutturazione finanziaria ed economica dell'impresa;
  • un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.
E' importante sottolineare che, anche over sussistano tali requisiti, l'amministrazione straordinaria può essere convertita nella procedura fallimentare nel caso in cui, al termine della procedura stessa, il programma per il risanamento dell'impresa non sia stato portato avanti in maniera utile ed efficace.

L'amministrazione straordinaria: la procedura

L'amministrazione straordinaria viene introdotta con ricorso. I soggetti legittimati a presentarlo sono:
  • l'impresa interessata;
  • uno o più creditori;
  • il Pubblico Ministero.
Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale. Con il ricorso introduttivo si chiede che il Tribunale accerti lo stato di insolvenza dell'impresa e la ammetta all'amministrazione straordinaria. Una volta ricevuto il ricorso, il Tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente ed il Ministro delle attività produttive. Una volta che abbia accertato la sussistenza dello stato di insolvenza e la presenza dei requisiti sopra descritti, il Tribunale nomina il Giudice Delagato che si occuperà della procedura. Nomina, inoltre, uno o tre commissari giudiziali: essi, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, devono depositare una relazione tecnica per descrivere le cause che hanno portato il Tribunale ad ammettere l'impresa all'amministrazione straordinaria. Tale relazione viene trasmessa - in copia - al Ministero delle attività produttive che deposita il proprio parere. Una volta valutata la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge, il Tribunale si pronuncia con decreto e dichiara aperta la procedura. Nomina, inoltre,  il Ministero dello sviluppo economico che, nella procedura concorsuale ha funzioni di organo di vigilanza. Il Ministero, a sua volta, nomina il commissario straordinario che ha la funzione di amministrare i beni dell'impresa e gestire l'impresa stessa in pendenza della procedura. Nomina, inoltre, comitato di sorveglianza che ha il compito di controllare l'andamento della procedura e le attività del commissario. Quest'ultimo, entro 60 giorni dall'avvio della amministrazione straordinaria presenta al Ministero dello sviluppo economico il programma necessario per attuare la conservazione del patrimonio dell'impresa. Tale programma può prevedere due diversi piani di azione:
  1. la cessione di complessi aziendali;
  2. la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa per uno o due anni;
Sentito il comitato di sorveglianza, il Ministero delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma. Tali attività vengono esercitate dal commissario straordinario che, peraltro, ha funzioni di rappresentanza della società.

L'amministrazione straordinaria e la tutela dell'occupazione

Il risanamento economico dell'impresa e l'eventuale cessione dell'azienda hanno l'importante funzione di tutelare l'occupazione. In particolare, nel caso in cui venga ceduta un'azienda in esercizio, l'acquirente ha l'obbligo di mantenere i livelli occupazioni per il periodo specificamente stabilito nell'atto di vendita. Le parti hanno, comunque, la possibilità - previa consultazione sindacale e previa individuazione degli esuberi - di limitare il trasferimento di alcuni lavoratori. In questo caso si potranno richiedere le garanzie attuate mediante gli ammortizzatori sociali. Qualora non fosse possibile ottenere l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, su sovrà procedere al licenziamento dei dipendenti mediante la procedura per la collocazione in mobilità ex art. 4 della Legge 223/1991.

Amministrazione straordinaria: la disciplina speciale

Una disciplina speciale - basata su una procedura più snella e su differenti requisiti di ammissione - è stata introdotta dal D.L. 347 del 2003, c.d. “decreto Parmalat” e dal D.L. 134 del 2008, “c.d. decreto Alitalia”. Tali norme prevedono l'applicazione dell'amministrazione straordinaria a quelle imprese sottoposte alle disposizioni sul fallimento e che occupino un numero di dipendenti "non inferiore a cinquecento e un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro".

 


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