L’amministrazione straordinariaè quella procedura che si applica ad imprese e a gruppi di imprese di grandi dimensioni che versino in stato di crisi. Tale procedura ha come finalità principale quella di mantenere “in vita” la continuità dell’attività di impresa evitando dunque il dissesto economico e finanziario, tutelando la produttività e i livelli occupazionali dell’azienda. Un po’ come avviene nella procedura fallimentare, anche nell’amministrazione straordinariaviene sovente in rilievo il problema deicrediti prededucibili. Nel nostro articolo analizzeremo alcuni importanti aspetti relativi allaprededucibilità dei crediti nell’amministrazione straordinariae ci soffermeremo sulla responsabilità del commissario che è chiamato a liquidare l’attivo.
La disciplina dei crediti prededucibili nell’amministrazione straordinaria
Innanzitutto, sono consideraticrediti prededucibiliquelli definiti da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione oppure in funzione delle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare. Icrediti prededucibili, in particolare, devono essere soddisfatti con preferenza, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 111 della Legge Fallimentare.
Per comprendere la reale portata dell’affermazione che abbiamo appena effettuato, giova riportare integralmente il testodell’articolo 111 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che: “Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
- per il pagamento dei crediti prededucibili;
- per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1”
Come si sarà facilmente intuito, la disposizione appena riportato disciplina uno degli aspetti fondamentali della fase della distribuzione delle somme andando a determinare l’ordine con cui i diversi creditori devono essere soddisfatti. Icrediti prededucibili, in particolare, hanno una prevalenza assoluta rispetto alle altre categorie.
La prededucibilità nell’amministrazione straordinaria e la responsabilità del commissario
Laprededucibilità nell’amministrazione straordinariaè senza dubbio collegabile a tutti quei crediti che siano sorti dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’imprenditore. Tali crediti, in particolare, sorgono per gestire il patrimonio del debitore e per continuare l’attività d’impresa. In particolare, la disciplina dellaprededucibilitàtrova applicazione sia nella fattispecie in cui la gestione dell’impresa sia demandata all’imprenditore/debitore sia nel caso in cui sia lasciata al commissario giudiziale. Come abbiamo appena sottolineato, icrediti prededucibili nell’amministrazione straordinariasono considerati alprimo posto nell’ordine dei pagamenti. La dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel considerare che, se il commissario non rispetta tale regola di soddisfacimento, potrebbe incorrere inresponsabilità personale. E’ necessario però sottolineare che l'inadempimento del commissariopuò verificarsi solo nel caso in cui ildebito prededucibile sia scadutoe nel caso in cui vi siala materiale disponibilità di mezzi liquidiche possano essere utilizzati per il soddisfacimento del credito.
Da ciò deriva che, fino a quanto l’attivo non sia sufficiente a liquidare icrediti prededucibili scaduti, il commissario non potrà essere ritenuto inadempiente.
In questo senso, occorre ricordarela natura risanatoria e conservativa dell’amministrazione straordinaria: tale procedura conferisce infatti ampi margini di discrezionalità agli organi e dunque al commissario stesso. In ogni caso è bene sottolineare che la discrezionalità delcommissario straordinarionon deve e non può sfociare in mero arbitrio ma deve essere sempre collegata alla realizzazione di quanto stabilito nel piano e nel programma di risanamento dell’impresa o del gruppo di imprese.
Tale principio deve essere necessariamente applicato anche allaliquidazione dei crediti prededucibili. Alla luce di tale ragionamento, dunque, non può e non deve sussistere lamora debendinella fattispecie in cui il commissario non abbia potuto liquidare l’attivo perché quest’ultimo era costituito esclusivamente da beni aziendali indispensabili per continuare l’esercizio dell’impresa. Allo stesso modo,non può sussistere inadempimentodel commissario straordinario nel caso in cui non abbia potuto liquidare l’attivi in seguito, ad esempio, ad una infruttuosa vendita dei beni o della cessione dell’azienda.
Parallelamente, sarà configurabile l'inadempimento del commissario straordinarioquando, pur avendo disponibilità liquide sufficienti non abbia comunque provveduto al pagamento deicrediti prededucibili.