Amministrazione Straordinaria

Procedimento che conduce ad amministrazione straordinaria


L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che il Legislatore ha destinato alle imprese di grandi dimensioni che versino in stato di crisi. Tale procedura viene attivata per contribuire a risanare la situazione finanziaria dell’impresa, in modo da evitare la disgregazione del complesso aziendale stesso. L’amministrazione straordinaria, in definitiva, mira a soddisfare i creditori dell’impresa in stato di crisi anche senza ricorrere alla procedura fallimentare.

Per poter attivare la procedura dell’amministrazione straordinaria, è essenziale che l’impresa soddisfi alcuni requisiti (oggettivi oppure soggettivi) richiesti dal nostro ordinamento. Nei paragrafi che seguono, esamineremo quali sono i presupposti oggettivi e soggettivi dell’amministrazione straordinaria.

I presupposti dell’amministrazione straordinaria

Già abbiamo sottolineato la funzione e la finalità dell’amministrazione straordinaria: tale procedura concorsuale svolge obiettivi “conservativi” del patrimonio dell’impresa. Da qui una delle differenze più importanti tra l’amministrazione straordinaria ed il fallimento: quest’ultimo, infatti, ha finalità liquidativa del patrimonio imprenditoriale.

L’accesso e l’ammissione alla procedura dell’amministrazione straordinaria è subordinato ad alcuni importanti presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla Legge.

Il presupposto soggettivo dell’amministrazione straordinaria

La procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria può essere applicata alle imprese commerciali (anche quelle avente natura individuale) che siano gestite sia in forma di società di capitali sia in forma di società di persone. Tali imprese devono essere assoggettabili al fallimento.

Il presupposto oggettivo dell’amministrazione straordinaria

La Legge prevede espressamente alcuni importanti requisiti oggettivi ai quali subordinare l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

In particolare, tale procedura concorsuale può essere richiesta dall’impresa che versi in stato di insolvenza e che occupi, da almeno un anno, un numero complessivo di lavoratori subordinati non inferiore a 200. L’impresa che voglia accedere alla procedura dell’amministrazione straordinaria deve, inoltre, avere debiti per un ammontare complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale tanto dei ricavi che provengano dalle prestazioni e dalle vendite dell’ultimo esercizio.

L’impresa, inoltre, può essere ammessa all’amministrazione straordinaria soltanto qualora vi siano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico ormai perduto.

Amministrazione straordinaria: chi può presentare il ricorso?

Come stabilisce l’articolo 2 del Dlgs 270/99, la legittimazione attiva a presentare il ricorso per richiedere l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria spetta all’imprenditore, ai creditori dell’impresa e al Pubblico Ministero.

Amministrazione straordinaria: il procedimento

Come stabilisce l’articolo 3 del Dlgs 270/99, una volta che sia stato presentato il ricorso per richiedere l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, “il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, accerta e dichiara lo stato di insolvenza della stessa con sentenza". Nella stessa sentenza, il Tribunale nomina anche il Giudice delegato e uno o più commissari giudiziali. La scelta di tale figure viene effettuata sulla base delle persone indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nella sentenza, inoltre, il Tribunale precisa se le gestione dell’impresa debba essere lasciata nelle mani dell’imprenditore oppure se debba essere demandata ai commissari giudiziali. Il commissario giudiziale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, è tenuto a depositare una relazione. In tale documento, dovrà emergere la valutazione della possibile capacità di recupero dell’impresa.

Successivamente, entro 30 giorni dal deposito della citata relazione, il Tribunale dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Nell’emanare tale decreto, il Tribunale deve tener conto del parere e delle osservazioni depositate dal commissario giudiziale con la relazione e deve altresì tener conto degli ulteriori accertamenti eventuale predisposti sull’impresa stessa.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara avviata la procedura dell’amministrazione straordinaria, il Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato a nominare uno o tre commissari straordinari, con decreto. Tali commissari, una volta nominati, prenderanno il posto dei commissari nominati nella fase preliminare della procedura concorsuale.

Quali sono i compiti del commissario straordinario?

Essenziale è la natura dei compiti che il commissario straordinario è chiamato a svolgere, dal momento della sua nomina. Egli, infatti, gestisce l’impresa e ne amministra i beni. Ma non solo: è al commissario straordinario che è demandata la delicata scelta delle strategie per risanare l’impresa. In tal senso, il commissario straordinario può scegliere di seguire un percorso di cessione dei beni aziendali oppure può decidere di seguire la strategia del programma di ristrutturazione del complesso aziendale.

Ovviamente, il commissario straordinario potrà attuare il programma di risanamento soltanto una volta che abbia ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.


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