Una delleprocedure concorsualipiù importanti previste dal nostro ordinamento giuridico èl’amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza. L’amministrazione straordinaria è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 26/1979, conv. in L. 95/1979: tale normativa è stata completamente rivista e riscritta dal D.Lgs. 8-7-1999, n. 270 che è stato poi modificato dal D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 in abrogazione della L. 95/1979.
La funzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
L’amministrazione straordinaria delle grandi impese in stato di insolvenzaè una procedura concorsuale che si propone di realizzare obiettivi nobili e fondamentali per la tutela dell’economia generale del nostro Paese.L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, infatti, è nata per soddisfare sia le pretese creditorie di un’impresa che venga a trovarsi in una condizione di crisi economica sia per recuperare e garantire la prosecuzione della produttività dell’impresa. I citati obiettivi vengono realizzati mediantela riattivazione, la prosecuzione oppure la riconversione delle attività imprenditoriali:il tutto anche con la finalitàdi mantenere stabili i livelli occupazionali nell’impresa stessa.
I presupposti soggettivi e oggetti dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
La procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenzasi applicaalle imprese commerciali– sia gestite in forma di società di persone che di capitali – alle quali è possibile applicare la disciplina contenuta nella Legge Fallimentare ex art. 2, D.Lgs. 270/1999.
In particolare, sono assoggettabiliall’amministrazione straordinaria le imprese che, ex articolo 2 D.Lgs. 270/1999: “a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione deiguadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dellostato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la procedura
La procedura concorsuale trova il proprio impulso nelricorsoche può essere presentato dall’imprenditore stesso, da uno o più creditori dell’impresa, d’ufficio o da parte del Pubblico Ministero. Il ricorso, in particolare, deve essere presentato e depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha la sede principale. Il Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, si pronuncia consentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa. Nella stessa sentenza, poi, il Tribunale nomina anche uno oppure – nei casi di maggiore complessità – tre commissari giudiziali. La nomina dei commissari giudiziali è effettuata dietro indicazione del Ministero competente oppure, in caso di inerzia, su iniziativa dello stesso Tribunale. Nellasentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,poi, il Tribunale nomina il Giudice delegato, ordina all’imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci e, infine, fissa una data per l’udienza di verifica dello stato passivo.
L’amministrazione straordinaria del grandi imprese in stato di insolvenza: il ruolo del commissario giudiziale
Ilcommissario giudiziale, una volta nominato, redige – nel termine di 30 giorni –una relazionenella quale specifica le cause del dissesto dell’impresa ed indica l’eventuale sussistenza di condizioni per il recupero aziendale. Il commissario giudiziale presenta la relazione al Tribunale che, dopo aver sentito il parere del Ministero competente, può dichiarare con decreto l’apertura dell’amministrazione straordinaria. In caso contrario e qualora ritenga che non sussistano prospettive per il recupero dell’impresa, il Tribunale dichiara- sempre con decreto – il fallimento.
Contro il citato decreto emesso dal Tribunale è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello, da chiunque vi abbia interesse,entro 15 giorni.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: i meccanismi per il “recupero” dell’azienda
Laprocedura dell’amministrazione straordinariapuò essere attuata seguendo diverse metodologie che analizzeremo di seguito:
- la procedura può essere attuata tramite unprogramma di cessione dei complessi aziendalidella durata massima di un anno e con con finalità;
- la procedura può essere realizzata tramite unprogramma di ristrutturazione aziendale– della durata massima di due anni – che abbia finalità conservative e rinnovative;
- in particolare – come previsto dal D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008 - per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’amministrazione straordinaria può essere attuata anche tramitela cessione dei complessi di beni e contrattisulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa che abbia una durata non superiore ad un anno.
Durante il periodo di realizzazione dei citati programmi,la continuazione dell’attività di impresaviene sempre svolta sotto la vigilanza diuno o tre commissari straordinarinominati dal Ministero dello sviluppo economico.