Pignoramenti

Il pignoramento della pensione e dello stipendio


Il pignoramento della pensione o dello stipendio del debitore è una delle strade più utilizzate dai creditori per ottenere il soddisfacimento dei propri interessi. Il creditore, in particolare, mette in atto la procedura del pignoramento dei crediti presso terzi.

Nel nostro articolo approfondiremo la tematica del pignoramento dello stipendio e della pensione con brevi cenni all’istituto giuridico del pignoramento presso terzi.

Il pignoramento presso terzi: cos’è

Con il pignoramento presso terzi, il creditore ha la possibilità di agire sul credito che il debitore vanta nei confronti di un altro soggetto (il terzo) che è estraneo al rapporto.

In particolare, qualora il debitore sia un pensionato oppure un lavoratore, il creditore ha la possibilità di bloccare il suo stipendio e, dunque, le sue entrate “aggredendo” con il pignoramento la pensione oppure lo stipendio.

Il pignoramento dello stipendio e della pensione, tuttavia, non può essere illimitato: data la natura delle entrate che sono necessarie a sostenere il pensionato oppure il lavoratore, il Legislatore ha posto dei limiti ben precisi. Lo stipendio e la pensione, infatti, possono essere pignorate soltanto in parte.

In cosa consiste il pignoramento dello stipendio

Quando si parla di pignoramento dello stipendio, occorre distinguere il momento temporale in cui il creditore decide di utilizzare tale strumento giuridico. In particolare, bisognerà distinguere se il pignoramento va a colpire lo stipendio presso il datore di lavoro oppure dopo l’accredito sul conto corrente.

  1. pignoramento del conto corrente: con tale strumento giuridico, il creditore va ad “aggredire” il conto corrente del debitore sul quale siano state depositate le somme spettanti a titolo di stipendio. In particolare, il creditore potrà pignorare soltanto l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale per gli stipendi già depositati sul conto corrente alla data del pignoramento. Ricordiamo che, per l’anno 2016, l’importo dell’assegno sociale corrisponde ad € 448,52. Il creditore, invece, potrà sottoporre a pignoramento un importo pari ad 1/5 dell’emolumento nel caso per gli stipendi accreditati sul conto corrente il giorno del pignoramento oppure in data successiva;
  2. pignoramento presso il datore di lavoro: è il caso in cui il creditore agisce prima che lo stipendio venga accreditato sul conto corrente. Nella fattispecie, il creditore potrà procedere al pignoramento di un importo non superiore ad 1/5 dell’intero emolumento.

In cosa consiste il pignoramento della pensione

Anche la pensione può essere sottoposta a pignoramento da parte del creditore che, ovviamente, dovrà rispettare alcuni limiti tassativi previsti dalla Legge.

In particolare, come stabilisce l’art. 13 del D.L. 83/15 che ha modificato il codice di procedura civile: “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Come si sarà potuto facilmente notare, il Legislatore ha specificamente stabilito che una parte di pensione non può essere assolutamente pignorata. Si tratta del “minimo vitale impignorabile” che il nostro ordinamento quantifica in 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2016, corrisponde ad € 448,07.

Il pignoramento della pensione sul conto corrente

Il discorso è un po’ diverso se il creditore procede al pignoramento della pensione “aggredendo” direttamente il conto corrente del pensionato.

In tale fattispecie distinguiamo:

  1. l’ipotesi in cui l’accredito della pensione è avvenuto prima del pignoramento: in tal caso il minimo vitale impignorabile è pari a tre volte l’assegno sociale come per lo stipendio;
  2. l’ipotesi in cui l’accredito della pensione è avvenuto dopo il pignoramento: in tal caso il minimo vitale impignorabile corrisponde all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Le pensioni assolutamente impignorabili

Il pignoramento della pensione non è sempre possibile. Il Legislatore ha infatti fissato alcuni importanti limiti per alcuni trattamenti erogati dall’INPS. I trattamenti assistenziali sono, infatti, assolutamente impignorabili perché erogati in ragione del particolare stato di salute del beneficiario.

Sono, dunque, impignorabili la pensione di invalidità, la pensione per i ciechi totali, la pensione per i sordi e l’indennità di accompagnamento.


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