Pignoramenti

Il pignoramento del quinto cambia


Eccezionalmente vi saranno casi dove il 20% della pensione è trattenuto dall'Inps secondo indicazioni dell'ufficiale giudiziario. Il resto sarà accreditato al pensionato.

Le novità dell'ultima riforma della giustizia

L'attuale riforma della giustizia ha fatto sì che avvocati e creditori dovranno svolgere un lavoro che prima veniva effettuato dalle agenzia di investigazione, ovvero, scoprire i beni del debitore, per poter valutare, prima del pignoramento, la convenienza di quest'ultimo, oltra al quale oggetto pignorare e, soprattutto, dove andare a pignorarlo. Lo abbiamo già precisato tempo fa, attraverso un contributo unificato, si potrà chiedere all'ufficiale giudiziario di consultare l'anagrafe tributaria, quella dei conti correnti, per avere accesso a tutte le informazioni utili sul soggetto che non adempie e sui beni.

Gli effetti della riforma

Fino a pochi giorni fa, se il creditore non conosceva la banca presso la quale veniva versata la pensione del debitore, era obbligato a notificare il pignoramento presso il proprio datore di lavoro o direttamente all’Inps, perché questi ultimi, dopo aver messo da parte “il quinto” dell’emolumento del mese, invece di accreditarlo al debitore lo andavano a versaredirettamente al soggetto che procede (ovvero il cosiddetto pignoramento presso terzi). In questa ipotesi, però, il creditore avrebbe dovuto accontentarsi di “un quinto” della paga, in quanto questo era il limite secondo la precedente legislazione. I tempi per recuperare l'intero si dilatavano ulteriormente. 
Adesso le cose sono sicuramente cambiate. Sin dall'inizio, infatti, attraverso una semplice consultazione dell’anagrafe dei rapporti finanziari è possibile visualizzare il conto corrente del debitore e la presenza di somme disponibili su questo. Il creditore potrà indirizzare il pignoramento direttamente alla banca o alle Poste, dove, come si sa, non sussiste alcun limite di “un quinto”. E ciò succede anche se qui avviene il deposito esclusivamente dello stipendio e della pensione. Sappiamo bene che una volta ricevuti gli accrediti, questi ultimi diventano pignorabili per intero.
Il creditore potrà dunque procedere a bloccare le somme depositate per intero, andando ad evitare procedure lunghe che non conducono a nulla.
Spesso succedeva che ottenuto il pignoramento del quinto dello stipendio, in caso di crediti ampi, dopo alcuni mesi il debitore veniva licenziato andando in pensione. Si doveva dunque partire con un nuovo pignoramento. Il creditore, a volte, stanco, abbandonava il corso della procedura, accontentandosi.
Si creava, spesso, una vera e propria fila d'attesa tra i vari creditori, eccetto alcune eccezioni. Il primo arrivato era il più fortunato. Gli altri potevano solo sperare, di rivalersi su quanto rimaneva dopo l'escussione del primo, sempre sul famoso quinto. Oggi che avviene il pignoramento direttamente presso la banca, laddove il conto è ampio potranno essere soddisfatte le ragioni creditorie di più soggetti. In questo modo il deposito sarà svuotato.
In realtà, questa situazione che era propria di un orientamento discusso ed accettato da tempo, in Cassazione, porta a discriminare coloro che tendono a risparmiare e, dunque, alla conservazione delle somme in banca rispetto a chi spende immediatamente le somme, le conserva in casa e riescein questo modo a sottrarre e difendere dall'aggressione creditoria.

Bisognerebbe permettere al debitore di poter dare piena dimostrazione che, sul proprio conto, stanno affluendo solamente dei redditi pensionistici o da lavoro dipendente. E, in tutte queste ipotesi andrebbero limitati i pignoramenti al massimo di un quinto, così come, dovrebbe accadere che lo stesso venga notificato al datore di lavoro o all’Inps. Non sussiste poi, nessuna differenza tra la situazione in cui le somme sono nella disponibilità dell’imprenditore o dell’istituto di previdenza a quello in cui, invece, sono passate alla banca o alle poste. Una soluzione interessante potrebbe essere quella di prevedere per il debitore la possibilità di accendere un conto specifico,che sia vincolato al ricevimento dei soli emolumenti mensili. In tal senso si riuscirebbe a salvaguardare redditi di carattere diverso.
Interpretarla in questo mondo non condurrebbe ad alcun contrasto di legge che, nel fissare il limite del pignoramento del “quinto” di pensione o stipendio, è come possiamo sapere generica e non pone alcun riferimento all'atto di notificazione esclusivo al datore di lavoro o all'ente di previdenza.
Il codice di procedura civile prevede che che “le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura di 1/5”. Stando alla lettera della legge possiamo, dunque, dire che nulla osta ad applicare la normativa anche in caso di pignoramento da parte dell'istituto bancario.