Pignoramenti

I beni impignorabili


Tra i beni sottoposti al pignoramento, ve ne sono una seria che per bocca del legislatore non sono pignorabili, a causa della presenza di alcuni diritti del debitore, considerati come fondamentali o irriducibili (si pensi al diritto alla vita, presupposto a fortiori dal diritto alla salute ex art. 32 Cost., alla dignità, ecc.).

A questa ratio di non espropri abilità di beni di necessità ed essenziali per la vita del debitore e delle persone, risponde l'art. 514 c.p.c. per il quale sono assolutamente impignorabili:vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici; ma anche: commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese; libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio. 

La stessa disposizione, poi, aggiunge oggetti che rivestono un valore affettivo e morale, come ad esempio, si possono citare: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, se non appartenenti a collezioni di pregio. 

Ci sono poi gli artt. 515 e 516 c.p.c. che trattano delle cose relativamente impignorabili. Ciò accade quando vi sono particolari circostanze oggettive o temporali. Tra queste, ricordiamo: gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo: essi possono essere espropriati solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi; i frutti raccolti o separati dal suolo, i quali possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo. 

In materia creditizia, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari; i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.

Infine non possono essere sottoposti a pignoramento: le pensioni minime (la pensione sociale Inps, riproporzionata sul reddito e ampiezza nucleo familiare). Per ciò che eccede tale somma, il pignoramento può superare il 20%.


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