Pignoramenti

Equitalia condannata per danno da pignoramento illegittimo


Questa è la vicenda di un avvocato, che nonostante abbia vinto l’opposizione ad una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative, si vedeva notificare un avviso di mora dall’ente creditore e dell’agente riscossore, ai quali aveva inviato una copia della sentenza che andava ad annullare l’atto di intimazione del pagamento, dove veniva inoltre chiesto l’annullamento in autotutela dell’indebito avviso di mora, con diffida di astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata.

Era stata comunque attivata la procedura di esecuzione forzata nei confronti dell’avvocato, il quale subiva il pignoramento mobiliare nella sede del proprio studio legale. L’avvocato aveva dunque chiamato in giudizio l’ente creditore e Equitalia, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale: il pignoramento era avvenuto davanti alla figlia, alla collega e alla segretaria.

In questo caso il pregiudizio non patrimoniale che fonda la domanda di risarcimento viene rappresentato dal danno morale prodotto da un fatto di reato astrattamente configurabile, generato dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.

Secondo quanto prospettato dal ricorrente, la condotta dell’ente impositore e dell’agente di riscossione consiste nell’inerzia tenuta a fronte dell’istanza di annullamento dell’ingiustificato avviso di ora, integrando gli estremi del reato di omissione di atti d’ufficio ex art.328 c.p.

Risponderebbe, dunque, del reato di omissione d’atti d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

La Suprema Corte, ha censurato il percorso logico-giuridico effettuato dai giudici di merito nell’accertare gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria dell’ente creditore e del riscossore. Nel secondo grado di giudizio la Corte territoriale, senza configurare astrattamente la fattispecie di reato, aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale sulla base del fatto che non sussisterebbe la lesione di un diritto della personalità rilevante, il diritto all’immagine.

Stando alla Corte di Cassazione, invece, è stato stabilito che , “quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.


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