Pignoramenti

Debitore residente all'estero


Il Decreto Legge n. 132/2014 entrato in vigore dall’11 dicembre 2014 ha introdotto delle importanti novità nell'esecuzione coattiva, con un riferimento specifico agli artt. 543 e segg. c.p.c. e, dunque, nel pignoramento presso terzi.

La questione della competenza territoriale

Cambia la previsione sulla competenza territoriale, infatti, in caso di pignoramento presso terzi “competente è il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi i casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo”.
Tutto ciò è stato introdotto attraverso modifiche effettuate al codice di procedura civile dall’art. 19 co. 1, lett a) e b) DL 132/2014 convertito in L. 162/2014: “1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). - Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”.

Cosa succede se il debitore risiede o ha sede all'estero

Cosa succede se il debitore risulta residente o avente sede all’estero e, tuttavia, si voglia pignorare i crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi, residenti o con sede in Italia.
L’art. 26 bis c.p.c. non prevede il caso del debitore con domicilio o sede estera e terzo con domicilio o sede in Italia).
La norma non prevede dei precedenti giurisprudenziali, dato che la norma è stata inserita di recenti ed in vista del fatto che la competenza territoriale per l’esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., non è derogabile, risultando, quindi, rilevabile anche d’ufficio, la questione è di particolare importanza..

Come si può ovviare a tale lacuna?

  1. Il foro generale delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., laddove si prevede espressamente che: “Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore”, ma ciò non risolverebbe il problema nel caso in cui il debitore (convenuto) sia una persona giuridica, atteso che la norma richiamata disciplina esclusivamente i casi in cui il convenuto risulti persona fisica;
  2. Migliore è sicuramente il richiamo all’art. 26 c.p.c. e, dunque, al foro generale dell’esecuzione forzata, all'interno del quale si prevede che: “Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano”.

Dunque, se il debitore risiede (o ha sede) all’estero, la competenza territoriale dovrebbe essere incardinata, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), “presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore”.

Le ragioni a favore di tale argomento

La prima, quella per cui la competenza territoriale per l’esecuzione forzata è inderogabile, e dunque sembra preferibile l’applicazione della norma di riferimento in materia di esecuzione forzata in generale; la seconda è quella rinvenibile dalla convenzione di Bruxelles del 1968, che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Questa, all’art. 32 co. II, in materia di “esecuzione”, espressamente dispone come: “Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione”.
Dunque, facendo riferimento alla particolarità dell'espropriazione forzata presso terzi, laddove i soggetti contro i quali si agisce sono due, se il debitore non è domiciliato in Italia, a iffereza del terzo esecutato, la competenza si determina nel luogo dell'esecuzione, ovvero dove il terzo esecutato possiede, cose o denari, per conto del debitore.
In ogni caso saranno la giurisprudenza di merito e leggitimità a chiarire questo aspetto.


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