Pignoramenti

Attuali limiti per pignoramenti ed ipoteche


Sono riprese dal 16 giugno scorso le operazioni di riscossione da parte di Equitalia, salutando così la sanatoria. Ne è seguita la possibilità, da parte dell'ente di riscossione, di attivare sia azioni cautelari, quali fermo amministrativo e ipoteca, sia procedure esecutive, come pignoramenti immobiliari e mobiliari. Cerchiamo di capire.

Decreto del fare

Con l'approvazione del decreto del fare (D.L. 69/13), sono stati posti nuovi limiti, sia per l'iscrizione dell'ipoteca che per i pignoramenti di beni immobili.

Ipoteca

A partire dal 22 giugno 2013, a garanzia del credito esattoriale, l'ipoteca su beni immmobili del debitore, può essere attivata da Equitalia solo per debiti di almeno 20mila euro. L'iscrizione del vincolo deve essere sempre preceduta dalla notifica dell'intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

Pignoramenti immobiliari

Dopo l'entrata in vigore del decreto del fare viene posto il divieto di pignoramento dell'abitazione principale del debitore, senza alcuna previsione di effetto retroattivo della norma. Le garanzie previste dal legislatore si applicano solo dal momento di effettiva vigenza della norma più favorevole al contribuente.

Da ciò ne discende che mentre per i pignoramenti notificati prima del 22 giugno 2013 valgono le vecchie regole che non consentono di salvaguardare l'abitazione principale, successivamente la procedura esecutiva può essere attivata solo al verificarsi di condizioni più restrittive. Come si può ben immaginare, notevole è l'impatto operativo del divieto di espropriazione dell'abitazione principale.

Questo divieto agisce se si verificano queste quattro condizioni:

1) deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore;

2) il fabbricato, secondo le risultanze catastali, deve essere destinato ad un uso abitativo;

3) non deve trattarsi di casa di lusso, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);

4) il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame.

Per iniziare le procedure di espropriazione, è inoltre necessario che il debito da recuperare sia superiore a 120mila euro e devono essere decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Anche in mancanza dei quattro requisiti sopra indicati, Equitalia potrà comunque iscrivere ipoteca sull'abitazione principale.

L'ipoteca è solo un corridoio preferenziale nei confronti di altri creditori che abbiano attivato un procedimento di espropriazione. Nei casi in cui sussiste per Equitalia un divieto di intraprendere una procedura esecutiva, l'Ente di riscossione potrà intervenire nel riparto del ricavato in caso di esecuzione forzata iniziata da altro creditore.


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