L’istituto giuridico dell’amministrazione straordinaria è stato profondamente modificato dal Legislatore nel corso del tempo. La procedura concorsuale venne, in particolare, introdotta sulla spinta della crisi di importanti gruppi di imprese italiane nel 1979. Per questo motivo, il Legislatore introdusse nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione volta a conservare il complesso produttivo aziendale e ad incentivare e promuovere la continuazione dell’attività di impresa. In particolare, quest’ultimo obiettivo viene realizzato con l’aiuto e la cooperazione di un commissario straordinario che viene nominato dall’autorità amministrativa.
E’ bene sottolineare che, nel momento in cui fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico, la procedura dell’amministrazione straordinaria è stata profondamente criticata perché “aiutare” un’impresa in crisi e in difficoltà poteva porsi in netto contrasto con quanto previsto dal Trattato di Roma in tema di concorrenza tra le imprese.
Amministrazione straordinaria: la funzione
La procedura dell’amministrazione straordinaria così come riformata successivamente dal d.lgs. n. 270/1999 ha un unico obiettivo: conservare la produttività dell’impresa attraverso la prosecuzione oppure la riattivazione o conservazione delle attività dell’impresa stessa.
Amministrazione straordinaria: le imprese a cui può essere applicata la procedura
La procedura dell’amministrazione straordinaria trova applicazione a tutte quelle imprese (anche individuali) che siano soggette alle disposizioni previste in tema di fallimento. In particolare, tali imprese dovranno presentare i seguenti requisiti:
- avere, da almeno un anno, non meno di 200 dipendenti. Nel computo dei dipendenti devono essere inseriti anche i lavoratori in cassa integrazione;
- avere debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia “dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio” sia “del totale dell’attivo dello stato patrimoniale”;
- presentare concrete ed attuali prospettive di “recupero dell’equilibrio economico”
Amministrazione straordinaria: l’iter procedurale
La procedura dell’amministrazione straordinaria ha inizio con il ricorso che può essere presentato dallo stesso imprenditore, da uno o più creditori, dal Pubblico Ministero oppure d’ufficio. Su ricorso di uno di questi sogfetti, il Tribunale si pronuncia con sentenza. Con la predetta sentenza, il Tribunale accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per l’applicazione della procedura dell’amministrazione straordinaria nonché dello stato di insolvenza dell’impresa.
Con la sentenza, inoltre, il Tribunale nomina uno o tre commissari giudiziali nonché il Giudice delegato che sarà incaricato della procedura.
E’ bene sottolineare che, nel caso in cui il Tribunale accerti la non sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per l’applicazione dell’amministrazione straordinaria, verrà dichiarato il fallimento dell’impresa.
In particolare, poi, la predetta sentenza con cui il Tribunale accerta anche lo stato di insolvenza dell’impresa, è assoggettata alle stesse forme e modalità di pubblicità previste per la sentenza di fallimento.
La sentenza deve quindi essere comunicata al Ministro entro 3 giorni e contro di essa può essere presentata opposizione da chiunque ne abbia interesse.
Nel momento in cui viene presentata opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, rimangono sospesi tutti gli effetti del provvedimento stesso. Ancora, la sentenza può essere impugnata anche in Corte d’Appello e, dunque, in Cassazione.
Infine, è il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione ha sede l’impresa che accerta il requisito delle concrete prospettive di equilibrio economico la cui sussistenza è necessaria per l’applicazione dell’amministrazione straordinaria.
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza
Il principale effetto connesso alla pronuncia della dichiarazione dello stato di insolvenza è lo spossessamento attenuato dell’azienda subito dall’imprenditore. Si parla di “spossessamento attenuato” perché la gestione dell’impresa può continuare sotto il controllo e previe autorizzazioni del Giudice Delegato e per gli atti di straordinaria amministrazione. La gestione dell’impresa può altresì essere affidata al commissario giudiziale che ha le funzioni “tipiche” del curatore fallimentare.
Gli effetti dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria
Molti sono gli effetti connessi all’apertura dell’amministrazione straordinaria e molti di questi possono essere facilmente collegati alla procedura fallimentare e al concordato preventivo.
Uno degli effetti principali connessi all’inizio dell’amministrazione straordinaria è senza dubbio il divieto di esercitare azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le azioni revocatorie, invece, possono essere esperite soltanto se vi è l’autorizzazione a portare avanti un programma di cessione dei complessi aziendali.
E’ bene precisare, poi, che la procedura di aamministrazione straordinaria viene attivata per continuare e proseguire l’attività di impresa anche se quest’ultima versa in stato di insolvenza. Per questo motivo, dunque, i contratti pendenti proseguono eccetto che, ovviamente, il commissario giudiziale non decida di sciogliere i contratti in corso.
Infine, i crediti sorti durante la gestione dell’impresa vengono trattati in prededuzione sia nell’amministrazione straordinaria sia nel caso in cui venga successivamente dichiarato il fallimento dell’impresa.