L'amministrazione straordinaria è una delle procedure concorsuali previste dal nostro Legislatore. Questo istituto, in particolare, è disciplinato dal decreto legislativo 270/99 che ne descrive la funzione. L'amministrazione straordinaria infatti è una procedura volta al risanamento dello stato patrimoniale di insolvenza di grandi imprese commerciali. Attività, questa, che può essere realizzata attraverso la riconversione, la prosecuzione o riattivazione delle attività imprenditoriali.
L'amministrazione straordinaria: requisiti di ammissione alla procedura concorsuale
Un'impresa, per essere ammessa all'amministrazione straordinaria,deve possedere i seguenti requisiti:
- l'impresa deve versare in uno stato di insolvenza patrimoniale;
- l'impresa deve avere un numero di lavoratori subordinati pari o uguale a 200;
- deve avere debiti complessivi non inferiori ai 2/3 sia del totale dei ricavi realizzati con le vendite e con le prestazioni dell'ultimo esercizio sia dell'attivo dello stato patrimoniale: tali requisiti devono essere considerati in maniera complessiva;
Devono, altresì, sussistere concrete possibilità di risanare l'impresa entro 1 anno attraverso la cessione dei complessi aziendali o dei cespiti oppure entro 2 anni: in quest'ultimo caso, il risanamento deve essere effettuato attraverso un vero e proprio programma di ristrutturazione economica dell'impresa. E' chiaro, comunque, che l'amministrazione straordinaria possa essere sempre convertita nella procedura fallimentare. Ciò accade quando non sia più possibile seguire il programma autorizzato oppure quando, al termine della procedura, il programma non abbia condotto ai risultati di risanamento sperati. In questo caso, si applicano le disposizioni previste per la procedura fallimentare, compresa la disciplina relativa alla domanda di insinuazione al passivo che può essere presentata dai creditori dell'imprenditore insolvente.
Amministrazione straordinaria: domanda di insinuazione al passivo
I creditori dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria possono presentare la domanda di ammissione allo stato passino fino a trenta giorni prima della data prevista per il suo esame. Le domande possono essere presentate anche in data successiva purchè entro un anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In questo caso particolare, la domanda viene considerata tardiva ma è efficace, pur potendo comportare una limitazione nel diritto del creditore a partecipare alla ripartizione dell'attivo. La domanda di ammissione al passivo deve essere presentata e depositata presso la Cancelleria del Tribunale. Il ricorso deve contenere:
- le generalità del creditore e l'indicazione della procedura cui intende partecipare;
- la somma- comprensiva di capitale ed interessi - che si intende insinuare al passivo;
- una schematica e succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda;
- l'eventuale titolo di prelazione oppure la descrizione del bene sul quale insiste la prelazione. Qualora il ricorso non riporti queste indicazioni, la domanda verrà considerata come richiesta di ammissione in chirografo;
- numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica al quale il creditore vuole ricevere le comunicazioni del Tribunale;
- l’elezione del domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale;
Insinuazione al passivo: la procedura
Una volta depositate le domande, il curatore procede all'esame delle stesse e redige elenchi separati dei creditori e di coloro che sono titolari di beni mobili o immobili di proprietà del debitore. Successivamente, il curatore deposita il progetto di stato passivo insieme alle domande presentate dai creditori. Tale deposito deve essere effettuato almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Negli stessi termini, il curatore trasmette lo stato passivo ai creditori che hanno presentato domanda di insinuazione. I creditori possono presentare le loro osservazioni sullo stato passivo al curatore. Il giudice delegato, all'udienza per l'esame dello stato passivo, decide su ogni domanda, anche in assenza delle parti. Il debitore può anche chiedere di essere ascoltato. Delle operazioni viene redatto processo verbale.Formazione ed esecutività dello stato passivo
Con decreto motivato, il Giudice delegato può accogliere in tutto o in parte oppure può respingere o dichiarare inammissibili le domande di insinuazione al passivo presentate dai creditori. Dopo aver esaminato tutte le domande, il giudice forma lo stato passivo che diventa esecutivo dopo il deposito del decreto in cancelleria. Nel momento in cui lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo, il curatore provvede a trasmetterne copia a tutti i ricorrenti. Il curatore, inoltre, informa tutti quei creditori del diritto di proporre opposizione. Ovviamente tale diritto sussiste per quei creditori ai quali non è stata accolta la domanda di insinuazione al passivo.