E nel caso in cui venga posta in essere un’azione revocatoria presso il tribunale poi risultato incompetente?
Il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente ex art. 50 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa del ruolo.
I problemi di giurisdizione tra giudice italiano e giudice stranieroL’art. 9 l.f. riguarda anche queste ipotesi. Immaginiamo il caso in cui l’imprenditore abbia la sede principale all’estero e sede non principale in Italia. Il tribunale italiano avrà la giurisdizione sulla dichiarazione di fallimento anche se l’imprenditore è stato già dichiarato fallito all’estero.C’è poi il caso in cui l’imprenditore trasferisce la sede all’estero dopo la richiesta di fallimento in Italia. Anche in questo caso permane la giurisdizione del giudice italiano.In questi casi abbiamo fatto riferimento alla normativa comunitaria, la quale, come sappiamo, stando al regolamento comunitario n. 1336\2000, di cui riportiamo fedelmente il testo, dice che:
1.La dichiarazione di fallimento spetta al giudice dello Stato membro dove si trova il centro principale degli interessi del debitore, che, fino a prova contraria, per le società e le persone giuridiche è la sede statutaria;
2.Se l'impresa ha una sede secondaria in uno dei paesi dell'unione è possibile l'apertura di procedimenti secondari;
3. Il provvedimento di fallimento pronunciato in uno Stato membro è automaticamente efficace negli altri Stati dell'Unione.