In caso di fallimento, come si calcola il termine di notifica? La Cassazione civile risponde che esso va calcolato secondo i criteri processuali. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 01.02.2012 n° 1418. Un breve riassunto della questione
La notifica degli atti giudiziari ,quando parliamo di procedure fallimentari, deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla legge, ovvero secondo un termine che non sia inferiore a 15 giorni prima dell’udienza stessa, da calcolare secondo le regole ordinarie previste dal codice di rito.
La questione era di grande importanza e rilevanza. Essa, riguardava un creditore che, una volta presentata l’istanza di fallimento, aveva notificato la stessa assieme al decreto di fissazione udienza prefallimentare attraverso la posta, nel termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata. L’atto non era stato consegnato a causa dell’assenza del destinatario, per cui, a sua volta era stato depositato presso l’ufficio postale. All’udienza, il difensore della società debitrice rilevava come il termine di 15 giorni non fosse stato rispettato, ovvero quel lasso di tempo che decorre tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell'udienza. La Corte d’Appello ha accolto il reclamo ed ha deciso di revocare, ritenendola nulla, la sentenza dichiarativa di fallimento. Il creditore ha proposto ricorso per Cassazione, e trattandosi di “una questione di massima di particolare importanza”, la controversia viene rimandata alle Sezioni Unite, che hanno il compito di decidere sulle questione di massima rilevanza, sulle quali è possibile un contrasto giurisprudenziale.