Fallimento

Riforma della crisi d’impresa: la mappa di tutte le novità


Il Decreto legge numero 118 del 24 agosto 2021 sulla riforma crisi d'impresa ha avuto la sua conversione in legge. In molti casi ci sono state dei commi modificati di cui si è rimandata l'entrata in vigore. Ma in altri, alcuni commi oggetti di modifica si possono applicare già dallo scorso agosto. In questo articolo, si parlerà delle modifiche principali di questo Decreto legge. E si indicheranno le date in cui entreranno in vigore alcuni dei suoi commi in esso contenuti, Ma ci si soffermerà in particolare sui seguenti articoli: 180, 182, 186, 236 e 379. Sia i debitori che i creditori potranno avvalersi delle nuove disposizioni su questo ambito.

Il Decreto legge

Tra le principali disposizioni che il Decreto legge numero 118 del 24 agosto 2021 sulla riforma crisi d'impresa, appena convertito in legge, contiene, ecco quali sono quelle più importanti. Prima di tutto, la composizione negoziata della crisi. Questa entrerà in vigore dal 15 novembre 2021. Si rivolgerà agli imprenditori commerciali e agricoli in una condizione di difficoltà economica e finanziaria passibile di condurlo a una crisi o all'insolvenza. L'imprenditore presenta un'istanza che avvia la procedura. Inoltre, un esperto indipendente riceve la nomina. La disciplina del concordato preventivo, così come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, comporteranno delle modifiche. Ma in questo articolo si parleranno anche delle future disposizioni di legge su questo tema.

Per esempio, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie a efficacia estesa, conosciuti come ADR, si possono applicare anche nel caso in cui i debiti contratti con la propria banca sono inferiori al 50%. Un altro cambiamento della riforma crisi d'impresa prevede che gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti siano estesi e soddisfatti in misura non inferiore "all’alternativa di tipo liquidatorio". Oltre a questo, le ipoteche iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese non verranno rilevate. Le disposizioni non si riferiscono unicamente agli ADR a efficacia estesa con un prevalente indebitamento bancario. Ma anche alla banca stessa. Questo perché non si fa alcun cenno alle ipoteche volontarie, ma a quelle giudiziali (fonte: La Lente sul Fisco).

Cosa è entrato in vigore

Il 25 agosto 2021, sono già entrati in vigore i seguenti articoli sulla riforma crisi d'impresa: · 180, comma 4: omologa del concordato, anche se l’amministrazione finanziaria non offre la sua adesione; · 182-bis, comma 4: l’amministrazione finanziaria può offrire la sua adesione all’accordo di ristrutturazione entro e non oltre 90 giorni dal deposito della proposta; · 182-bis, comma 8: l'attestazione e le manifestazioni di consenso, nelle ipotesi delle modifiche al piano che costituisce l'oggetto dell’accordo di ristrutturazione, vengono rinnovate; · 182-quinquies, comma 5: il tribunale può consentire ai lavoratori presso la società di cui è prevista la continuazione di pagare le retribuzioni dovute per le mensilità che sono precedenti al deposito del ricorso.

Ulteriori comma che sono entrati in vigore nello stesso periodo sono: · 182 octies: questo tratta specificatamente della convenzione di moratoria, un nuovo strumento prodromico alla soluzione della crisi d'impresa; · 182-novies: il comma riguarda gli accordi di ristrutturazione agevolati; · 182-decies: questo comma disciplina sia i soci illimitatamente responsabili che i coobbligati, facendo però riferimento agli accordi di ristrutturazione; · 186-bis, comma 2: nel caso di un concordato con continuità, il piano prevede una moratoria della durata non superiore a due anni dalla sua omologazione per pagare i creditori privilegiati; · 236, comma 3: i reati di bancarotta fraudolenta e semplice vengono applicati anche in caso di ADR a efficacia estesa o quelli di convenzione di moratoria (fonte: Diritto ed Economia dell'Impresa).

L'articolo numero 379

Una dei cambiamenti più importanti riguarda appunto l'articolo numero 379 del codice della crisi di impresa. Ovvero il Decreto legge numero 14 del 12 gennaio 2019. Più specificatamente nella parte in cui si dispone la modifica dell’articolo 2477 del codice civile. Il suo terzo comma in particolare aveva già subito delle modifiche con il Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020 con l'articolo 51 bis. E adesso viene ulteriormente modificato. Ma si tratta più di un aggiornamento che di una modifica. Infatti, non esiste più la dicitura “dei bilanci relativi all’esercizio 2021”, ma “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. Quest'aggiornamento ha però portato a una conseguenza (fonti: Gazzetta Ufficiale e Fisco e Tasse).

In questo modo, infatti, la nomina ex articolo 2477 del codice civile del revisore o dell’organo di controllo si effettuerà nel 2023. In questa data, le imprese approveranno il bilancio dell’esercizio 2022. A dire il vero, ancora prima del Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020, il legislatore ha fatto spostare l'obbligo della nomina del revisore o dell’organo di controllo tramite la Legge numero 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del Decreto legge numero 139 del 30 dicembre 2019. Le disposizioni della nuova riforma crisi d'impresa non si concludono qui. Ma in questa sede, questo breve excursus terminerà con la domanda di CP, e non solo (fonti: Gazzetta Ufficiale e Fisco e Tasse).

La domanda di CP in bianco e altro

I termini nell’ipotesi di domanda di CP in bianco sono cambiati. Nello specifico, il termine fissato in caso di domanda con riserva effettuata dal 25 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 è compreso fra i 60 e i 120 giorni. E questo anche quando pende il procedimento per fallimento. Oltre a ciò, purché in presenza di giustificati motivi, la scadenza è prorogabile di massimo 60 giorni. Il nuovo articolo numero 9 comma 5-bis del Decreto legge numero 23 dell'8 aprile 2020 adesso permette ai debitori a cui è stata conferita la concessione dei termini ex articoli 161 e 182-bis del Regio decreto numero 267 del 16 marzo 1942, di rinunciare alla procedura entro i summenzionati termini.

La riforma crisi d'impresa: i prossimi step

Tramite le modifiche alla normativa con il Decreto legge numero 118 del 24 agosto 2021, ulteriori date hanno subito delle modifiche. Più nello specifico: · il Decreto legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 entrerà in vigore il 16 maggio 2022. Ma le norme entrate in vigore già nel corso del 2019 rientrano tra le eccezioni. La data originaria prevista per quest'entrata in vigore era il 1 settembre 2021; · il titolo secondo dello stesso Decreto legislativo entrerà in vigore non più il 1 settembre 2021, ma il 31 dicembre 2023. Il suddetto titolo tratta degli indicatori della crisi, delle procedure di allerta e della composizione assistita; · la nuova procedura di composizione negoziata entrerà in vigore il 15 novembre 2021. (fonte Fisco e Tasse).

Foto: PMI.IT


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