Fallimento

Quando una azienda e impresa va in amministrazione straordinaria?


Amministrazione straordinaria: una procedura concorsuale al pari del fallimento, del concordato preventivo, del concordato in bianco e della liquidazione coatta amministrativa. Le iniziative successive potrebbero portare queste e altre società sia al fallimento che all'uscita del loro stato di insolvenza. Ma in quali casi può sussistere un' amministrazione straordinaria impresa? Chi può richiederla e chi può gestirla? Quali sono gli esiti di questa procedura concorsuale e quali normative statali la regolamentano? Quest'articolo risponderà a queste e altre domande, e inoltre approfondirà la procedura dall'inizio a ciascuno dei suoi esiti.

Definizione

L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale. Il suo scopo è quello di risanare lo stato patrimoniale di insolvenza di una società tramite la riattivazione, la prosecuzione o la riconversione delle sue attività. Tale disciplina concorsuale è destinata alle imprese commerciali che sono soggette al fallimento. Sono incluse anche quelle individuali. Si tratta di società: - che hanno una quantità di dipendenti non inferiore alle duecento unità da almeno un anno; - la cui quantità dei debiti non sia inferiore ai due terzi rispetto al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, alle prestazioni dell’ultimo esercizio e ai profitti annuali; - in cui sussiste uno stato di insolvenza; - che hanno delle effettive prospettive di recupero del proprio equilibrio economico e finanziario.

L' amministrazione straordinaria azienda si può dunque avviare dopo aver verificato alcuni requisiti: Tra questi, ci sono: - lo stato di insolvenza patrimoniale; - delle prospettive di recupero del proprio equilibrio che consistono nella effettiva possibilità di risanare la propria impresa. O entro un anno, con un programma di cessione di complessi e cespiti aziendali. O entro due anni, con un programma di ristrutturazione finanziaria ed economica della società; - dei valori di indebitamento e di occupazione. Questi sono pari, rispettivamente, ai debiti totali non inferiori ai 2/3 dell'attivo, dei profitti e dei ricavi delle prestazioni e a un numero di lavoratori dipendenti pari o uguale a duecento unità da almeno un anno.

I suoi effetti e chi può richiederla

Sul versante creditorio, gli effetti dell' amministrazione straordinaria azienda, ovvero della sentenza dichiarativa di una condizione di insolvenza di una società, comprendono: - l’impossibilità di acquisire dei diritti di prelazione. Ma il giudice delegato può autorizzare questa acquisizione; - l’inattuabilità di avviare delle azioni esecutive a livello individuale. Oppure di proseguirle; - l’impossibilità di opporsi ai terzi degli atti già compiuti dopo la dichiarazione della condizione di insolvenza; - l’apertura di un concorso fra i soggetti creditori. Oltre al vincolo alla verifica concorsuale dei crediti; - la sospensione del decorso delle prescrizioni. Con le conseguenti decadenze che non hanno così luogo a procedere; - l'equiparazione della sentenza dichiarativa al pignoramento. Ovvero l'espropriazione forzata dei beni aziendali.

I soggetti che possono presentare la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono il Pubblico Ministero, l'impresa o uno o più creditori. La sezione fallimentare del tribunale ordinario competente può dichiarare lo stato di insolvenza dell'impresa. Tale sezione comunica la sentenza, rendendola pubblica. Dovrà altresì comunicarla al Ministero dello sviluppo economico. Il tribunale ha anche: - la competenza a conoscere di tutte le azioni che derivano dalla procedura in esame; - la possibilità di nominare il giudice delegato e uno o tre commissari. Sia di sua iniziativa che seguendo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico; - il potere di emettere un ordine di deposito delle scritture contabili e dei bilanci; - la possibilità di fissare la data dell’udienza per la verifica dello stato passivo.

La procedura

La società o i creditori, con un ricorso col quale si domanda l'accertamento dello stato di insolvenza presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la società, richiedono di essere ammessi all'amministrazione straordinaria. Il Tribunale convoca sia le parti in causa che il Ministro delle attività produttive. Dopodiché verifica lo stato di insolvenza e l'esistenza di eventuali requisiti dimensionali. Inoltre, nomina un giudice delegato e uno o più commissari, fino a un massimo di tre. Questi commissari, entro una trentina di giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, dovranno depositare una relazione in cui descrivono le cause che lo hanno determinato e in cui valutano le condizioni per l'ammissione alla procedura.

I commissari dovranno trasmettere una copia della loro relazione al Ministero delle attività produttive. Il Tribunale dichiara l'avvio dell' amministrazione straordinaria azienda con un decreto e richiede che il Ministero dello sviluppo economico diventa l'organo di vigilanza della procedura. Il Ministero affida così a un commissario straordinario il compito di gestire l'azienda e i suoi beni. E istituisce un comitato di sorveglianza che dovrà controllare l'attività del commissario e l'andamento generale della procedura. Il commissario straordinario dovrà sottoporre al Ministero un programma di conservazione del patrimonio che preveda la cessione di complessi aziendali per un anno, oppure la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa per due anni, entro 60 giorni. Il Ministero, consultato il comitato di sorveglianza, autorizzerà l'esecuzione dell'uno o dell'altro piano.

Fine della procedura

L’amministrazione straordinaria si può concludere con diversi esiti. Per esempio, sussiste una conversione in fallimento. Oppure si chiude la procedura e la società esce dal precedente stato di insolvenza. Ma tale chiusura può tenersi luogo anche dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo tramite un concordato proposto dall'imprenditore o da una terza persona. Il Ministero dello sviluppo economico deve autorizzare questo concordato. Il quale deve essere soggetto alla stessa disciplina del concordato fallimentare prevista nelle ipotesi inerenti alla liquidazione coatta amministrativa. Per "liquidazione coatta amministrativa" si intende un'altra procedura concorsuale. Con essa, si liquida il patrimonio di particolari categorie di aziende. Di conseguenza, l'impresa stessa viene rimossa dal mercato.

Amministrazione straordinaria azienda: le norme

La procedura di amministrazione straordinaria di una società è regolamentata dal Decreto legislativo numero 5 del 9 gennaio 2006. Ma anche dall'articolo 74 del Decreto legislativo numero 270 dell'8 luglio 1999, che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, e dal Decreto-legge numero 26 del 30 gennaio 1979, che si occupa dei provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle aziende in crisi. Oltre alla legge numero 95 del 3 aprile 1979, che tratta dei provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle società in crisi. Ma delle ulteriori normative da tenere in considerazione sono la legge numero 223 del 23 luglio 1991 e il Decreto legge numero 347 del 23 dicembre 2003.


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