Gli effetti del fallimento nel caso di società occulta e la società apparente
Gli effetti del fallimento cominceranno a decorrere dalla data della sentenza pronunciata nei confronti del singolo imprenditore. Tale ipotesi non era contemplata dall'art. 147 l.f., ma fu il frutto di un’interpretazione estensiva del quarto comma del 147. La riforma del 2006, però, ha espressamente previsto questa ipotesi al comma 5, ovvero: quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile fallirà anche la società occulta di cui l'imprenditore (palese) ne faceva parte come socio e i soci di tale società illimitatamente responsabili
Si è molto dibattuto circa l'applicabilità dell'art. 147 anche all'ipotesi del cosiddetto imprenditore occulto, cioè al caso di chi si serva di un prestanome per gestire la società; la dottrina è per la maggiore, contraria all'applicazione dell'art. 147 a questa ipotesi, vista la diversità della situazione rispetto a quanto previsto dall'art. 147, dove l'imprenditore occulto non è certamente socio dell'imprenditore palese, cioè del prestanome, mentre la giurisprudenza ha spesso fatto rientrare questo caso nell'art. 147.
Per quanto concerne, invece, la società apparente, va detto che stando all'orientamento costante della Corte di cassazione è soggetta a fallimento la società apparente insieme a coloro che appaiono essere soci.
Questa si avrebbe quando due o più soggetti si comportano in maniera tale da ingenerare nei terzi il convincimento, giustificato ed immune da colpa, che essi agiscano come soci.
L'elemento fondamentale della società apparente non è l'effettiva esistenza del rapporto sociale, ma ciò che appare all'esterno, tale da creare nei terzi la convinzione di trattare con una società. La tutela dell'affidamento, quindi, prevale su un'eventuale diversa realtà.