Fallimento

Sentenza di Fallimento | parte 2


La sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa - parte seconda

Gli effetti della sentenza per le parti


Per le parti dell'istruttoria prefallimentare gli effetti si producono dal giorno in cui la sentenza è depositata in cancelleria, per tutti gli altri, dal giorno in cui la sentenza è iscritta nel registro delle imprese.

In realtà, la norma deve essere letta in modo da intendere che gli effetti che si producono dal giorno della pubblicazione riguardano solo il fallito, mentre per tutti gli altri vale la regola dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Cosa accade dopo la pubblicazione della sentenza

Il cancelliere forma un fascicolo cartaceo o informatico, dove devono essere contenuti tutti gli atti, provvedimenti e ricorsi del procedimento.

Il comitato dei creditori e i terzi possono prendere visione di questo ed estrarne copia, solo su autorizzazione del giudice delegato, qualora ravvisi un interesse.

Sono poi necessarie una serie di comunicazioni e notificazioni per far decorrere i termini processuali e al fine della pubblicità notizia.

La sentenza è notificata a cura del cancelliere:

  • Al debitore entro il giorno successivo al deposito presso il domicilio eletto;

  • A tutti gli altri soggetti mediante estratto a mezzo di biglietto di cancelleria o in via telematica;

  • Al registro delle imprese in via telematica.

La sentenza è poi annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, se non corrisponde però, alla sede effettiva, anche presso quello del luogo dove la procedura è stata aperta.

 

(parte prima)

 


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