Legge Fallimentare

Ruolo centrale del Comitato dei Creditori


Funzione di vigilanza: il Comitato dei creditori 

Il Comitato dei Creditori è un organo collegiale che assume grande rilevanza sia con riguardo al fallimento sia con riguardo al concordato preventivo, per espresso richiamo ex art. 182 L.F
La disciplina relativa al citato organo è stata modificata dal d.lgs. 5/2006 che ne ha incrementato i poteri e le funzioni. 
 

Nomina dell’organo 

Secondo quanto disposto dall’art. 40 L.F. il Comitato dei Creditori viene nominato dal Giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico. 
Detto termine non deve essere considerato perentorio e per questo motivo la nomina disposta oltre il termine previsto è considerata in ogni caso valida.
Il creditore nominato non è obbligato ad accettare l’incarico: nel caso di mancata accettazione il Giudice delegato dovrà designare altro creditore
Infatti, la norma in oggetto precisa che il Comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.
 

Composizione

Il Comitato è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei creditori, ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. 
La composizione del comitato può essere modificata dal Giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Cosa succede nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di creditori per costituire il Comitato?
In questo caso è espressamente stabilito che il Giudice delegato può sostituirsi al Comitato esercitando le funzioni attribuite al citato organo. 
Il Comitato entro 10 giorni dalla nomina, provvede su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio Presidente
Ovviamente, nel caso in cui un componente del Comitato si trovi in conflitto di interessi deve astenersi dalla votazione.  
 

Funzioni del Comitato dei Creditori 

Come anticipato, le funzioni del Comitato dei Creditori sono state incrementate
Il Comitato dei Creditori svolge funzioni di vigilanza e controllo: è espressamente stabilito che il suddetto organo vigila sull’operato del curatore. Inoltre, il Comitato ed ogni suo componente possono ispezionare in qualunque momento le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore ed al fallito. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 31 L.F., il Comitato dei creditori insieme al Giudice delegato vigila su tutte le operazioni della procedura. 
Il Comitato, in ogni caso, ha conservato il potere consultivo: quest’ultimo, infatti, in moltissimi casi esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.  
Infine, è ravvisabile in capo al Comitato dei creditori un potere autorizzativo: Il comitato, innanzitutto, autorizza gli atti del curatore. Ad esempio, uno tra tanti, autorizza il curatore ad effettuare la riduzione dei crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunce alle liti, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni e gli atti di straordinaria amministrazione.  
Il Presidente convoca il Comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 
L’art. 41 L.F. prevede che le deliberazioni del Comitato debbano essere prese a maggioranza dei votanti, entro quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al Presidente. 
 
 

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