LaLegge Fallimentareha subito importanti ed interessanti modifiche con l’entrata in vigore delD.L. 3 maggio 2016 n. 59 (c.d. Decreto Banche)pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016. La citata normativa di riforma è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il dichiarato obiettivo diaccelerare la realizzazione del credito e di velocizzare le procedure concorsuali. Esaminiamo insieme le norme che hanno riformato la Legge Fallimentare in ottica di snellimento delle procedure concorsuali.
La riforma della Legge Fallimentare e la velocizzazione delle procedure concorsuali
Di fatto, èl’articolo 6 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59che interviene modificando la Legge Fallimentare nell’ottica di snellire e velocizzare le procedure concorsuali. Il citato articolo, infatti, introduce nel nostro ordinamento una serie di misure volte, da una parte, a sostenere le imprese e, dall’altra a velocizzare le procedure stesse. In particolare,l’articolo 6 della Legge di riformava ad aggiungere singole disposizioni alla Legge Fallimentare vigente. In primo luogo, ildecreto legge 3 maggio 2016, n. 59conferisce a Giudice delegato la possibilità di svolgere leudienze utilizzando modalità telematiche.Si tratta, invero, di quelle udienze che richiedono la presenza contemporanea di un grande numero di creditori ed un passivo fallimentare molto consistente.
Lo svolgimento delle udienze secondo modalità telematiche, in particolare, consentirebbe di organizzare un numero corposo di creditori, di favorire la loro tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare e di snellire, in definitiva, l’intera procedura. L’obiettivo del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 è, inoltre, molto chiaro: la riforma della Legge Fallimentare mira a formare, in un’unica udienza,il passivo fallimentare.
Il Legislatore della riforma precisa che, per “modalità telematiche” può intendersi anchel’uso di apparati che vengono forniti da terzi soggettiche collaborino con i singoli curatori, con le cancellerie dei Tribunali e, comunque, con l’intero ufficio giudiziario.
La nuova Legge Fallimentare e la conferenza telematica dei creditori
Sempre in ottica disnellimento delle procedure concorsualisi poneil novellato art. 163 comma 2, n. 2 bis l.fall.che contienela disciplina dell’adunanza dei creditori.Come ben sappiamo, è stato ripristinato il voto palese ed è stata eliminata l’equiparazione del silenzio dei creditori non votanti all’assenso. Ma non è finita qui: la citata norma, infatti, introduce la possibilità per il Tribunale di indire una vera e propriaconferenza telematicaper permettere a tutti i creditori di partecipare e di manifestare il proprio voto (o l’astensione) nell’assoluto rispetto del contraddittorio tra le parti. La conferenza telematica, altresì, può aiutare i creditori ad esercitare tutte le prerogative e le facoltà conferite dalla Legge Fallimentare in questo particolare momento della procedura.
Ricordiamo, infatti, chea norma dell’articolo 175 comma 2 l.fall.,ogni creditore può respingere le proposte di concordato oppure difendersi dalle contestazioni presentate dal debitore, può contestare i crediti concorrenti o, ancora, chiede l’ammissione provvisoria al Giudice delegato.
La possibilità di organizzareuna conferenza telematicaper permettere ai creditori di esercitare le citate facoltà, è conferita – come prima precisato – al Giudice delegato che ha il potere di emanare un decreto di natura regolamentare la cui funzione è quella di disciplinare la fase della discussione delle proposte. Il decreto – di natura ordinatoria – non può essere reclamato.
La Legge Fallimentare e l’operatività “immediata” del comitato dei creditori
L’articolo 6 della riforma della Legge Fallimentarecontiene un’altra evidente disposizione che mira ad organizzare in maniera più razionale la procedura fallimentare. La citata norma, in particolare,reputa avvenuta la costituzione del comitato dei creditorinel momento stesso in cui i suoi componenti ne accettano la nomina. Quest’ultima, come stabilisce la Legge di riforma, può avvenireanche secondo modalità telematiche.La norma è chiara: il comitato dei creditori è operativo già con la “semplice” accettazione individuale: non è più strettamente necessaria la convocazione dinanzi al curatore fallimentare. Ma non è finita qui perché ilcomitato dei creditoripuò svolgere le proprie competenze anche nel caso in cui manchi la nomina del Presidente.
La portata della norma è chiara: l’organo del comitato dei creditori può benissimo cominciare ad espletare le proprie funzioni ed attività in maniera indipendente dalla convocazione. Ciò vuol dire che anche il singolo componente del comitato dei creditori, già nel momento in cui accetta la carica, può esercitare il sindacato ispettivo individuale previsto dall’articolo 41 comma 4 della Legge Fallimentare e, in definitiva, può iniziare ad espletare le proprie funzioni di controllo sull’intera procedura nonché può richiedere l’interrogazione del fallito e del curatore.