Fallimento

Quando a fallire è l’appaltatore


Contratto di appalto 

Come noto, l’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro
Se interviene il fallimento di una delle parti di un contratto di appalto occorre, tuttavia, fare riferimento all’art. 81 L.F.
Vediamo come la citata norma disciplina il caso oggi preso in oggetto.  
 

Appalto e fallimento 

Secondo quanto disciplinato dall’art. 81 L.F., in caso di fallimento di una delle due parti contraenti, il contratto di appalto si scioglie, a meno che il curatore non dichiari di voler subentrare nel rapporto. 
In questo caso quest’ultimo deve preventivamente richiedere l’autorizzazione al subentro al Comitato dei creditori. 
Successivamente all’ottenimento della predetta autorizzazione, deve darne comunicazione all’altra parte nel termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrire idonee garanzie
Premesso quanto sopra, è possibile affermare come il contratto di appalto non può essere inquadrato tra i contratti che si sciolgono in modo automatico.
 

Fallimento dell’appaltatore 

Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie ipso iure se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
Il committente che non intende proseguire il contratto con la curatela invocando l’intuitus personae, deve comunicarlo quanto prima, subito dopo aver ricevuto la comunicazione del curatore di voler subentrare nel contratto. 
 

Effetto dello scioglimento 

Relativamente allo scioglimento di un contratto di appalto per fallimento dell’appaltatore, ci si è chiesto se detto scioglimento abbia effetto ex tunc o ex nunc rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento. 
La Cassazione si è recentissimamente pronunciata con l’ordinanza n. 20398/17, depositata il 25 agosto con la quale è stato statuito che "lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell’appaltatore, a norma dell’art. 81 legge fall., costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell’art. 1672 c.c., al pagamento del prezzo pattuito per l’intera opera."
Pertanto, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate.
 

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