La presentazione del rendiconto ed il riparto finale
La presentazione del rendiconto da parte del curatore avviene dopo la liquidazione dell’attivo, ma prima del riparto finale. Dopo almeno 15 giorni, c’è l’udienza per la discussione del conto. In caso di contestazione l’udienza avviene davanti al collegio che provvede in camera di consiglio. In caso di mancanza di contestazioni, c’è l’approvazione del conto e il riparto finale.
Quindi, in una situazione ideale, dovrebbe esservi prima la liquidazione di tutti i beni del fallito, poi attraverso il ricavato di questa, la soddisfazione dei creditori. La liquidazione e il pagamento dei creditori avverrà, poco per volta attraverso delle ripartizioni parziali, seguite dalla ripartizione finale.
L'articolo a cui si fa riferimento rispetto alle procedure di ripartizione è il 110 l.f. rubricato "procedimento di ripartizione". Esso si estende, per lo più, a tutte le ripartizioni perché sia l'art. 109, in base al quale il giudice delegato procede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni che seguono ad esso, che l'art. 117 in base al quale il giudice delegato, sentite le parti, ordina il riparto finale secondo le norme degli articoli che lo precedono, ne fanno indirettamente riferimento insieme ai criteri per dividere la somma ricavata dalla liquidazione tra i vari creditori.