Gli effetti del fallimento per i creditori parte 4
I crediti prededucibili
Abbiamo detto che tali crediti devono essere soddisfatti per intero. Secondo quanto dice l’art. 111 della l.f. essi figurano al primo posto nell’ordine in base al quale le somme ricavate dall’attivo devono essere distribuite.
L’art. 111 l.f. prevede poi le modalità di accertamento e pagamento di essi. Si considerano accertati i crediti non contestati con l’esercizio provvisorio dell’impresa e i crediti che spettano a coloro i quali la cui opera sia stata richiesta dal curatore in virtù del fallimento.
Cosa succede, però, se l’attivo si rivela insufficiente? La distribuzione avverrà secondo le regole della graduazione e della proporzionalità in base a quanto previsto dalla legge.Gli altri effetti del fallimento – La par condicio creditorumSi tratta del principio in virtù del quale tutti i creditori hanno il diritto ad essere soddisfatti secondo la stessa percentuale rispetto al valore del credito (art. 2741 c.c.). Se il creditore X ha un credito pari a 100 e il creditore Y pari a 200, e si fissa che tutti i creditori, in rapporto all’attivo fallimentare devono essere soddisfatti secondo la percentuale del 20%, quanto riceveranno i creditori X e Y? X riceverà 20, Y 200. Questa regola non vale, lo abbiamo già detto, nel caso in cui l’attivo fallimentare non soddisfi tutti i creditori; in tal caso tutti i creditori avrebbero lo stesso diritto ad essere soddisfatti nelle ragioni del proprio credito.