In caso di lite temeraria, ben venga la sanzione pecuniaria onde limitare l’abuso dei processi. Tribunale Lamezia Terme, sez. civile, sentenza 11.06.2012
A seguito della modifica dell’art. 96 c.p.c. dovuta alla l.69 del 2009, il terzo co. prevede una pena pecuniaria che è indipendente dalla domanda di parte e dalla prova del danno che è derivato dalla condotta processuale dell’avversario.
Tale formula introduce il danno punitivo, il quale ha natura sanzionatoria. Il danno qui introdotto ha lo scopo di scoraggiare l’abuso dei processi. Si tratta di una pratica per cui il Bel Paese è stato spesso cassato a livello europeo.
Il Tribunale di Lamezia Terme, ha sottolineato quanto tale norma voglia colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale e quelle che possono ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Il giudice precisa che l’ultimo comma dell’art. 96 cpc, non si applica alla curatela fallimentare. L’iniziativa giudiziaria deve essere proceduta dalla autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 25, n. 6, l.f.
La normativa prevede tale controllo a garanzia e tutela degli interessi dei creditori, nonché, della massa fallimentare, onde evitare iniziative pregiudizievoli per le casse del fallimento.
Il giudice, ha previsto che (citazione diretta da sentenza): “Non ignora, invero, questo giudice, l’orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest’ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa (o, nel caso di specie, dell’ingiustificata inerzia) dell’avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza".