Legge Fallimentare

Legge Fallimentare dopo riforma 2015: modifiche e novità


La Legge n. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015 e pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192, S.O. n.50/15 ha riformato e modificato alcune parti della Legge Fallimentare. La citata Legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione dell’amministrazione giudiziaria, ha costituito una vera e propria piccola riforma della vigente Legge Fallimentare. In particolare, il Legislatore è intervenuto inserendo una serie di norme e misure per facilitare il risanamento delle imprese in crisi o, ancora, per migliorare la concorrenza nel concordato preventivo. Un penetrante intervento si è avuto anche nella disciplina del curatore fallimentare e nuovi parametri sono stati inseriti per quanto riguarda gli accordi per la ristrutturazione del debito. Analizziamo, più nel dettaglio, le principali modifiche della Legge Fallimentare.

La Legge Fallimentare dopo la riforma del 2015: l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili

L’articolo 182-quinquies della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) ha subito un’importante modifica laddove il Legislatore ha previsto che anche il debitore può avanzare che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili prima del deposito della piano avente ad oggetto modalità e tempi di adempimento del concordato preventivo. A seguito della riforma, inoltre, il debitore che presenti domanda di ammissione al concordato preventivo oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti, può chiedere al Tribunale di essere ammesso a contrarre – ove sussistano motivi di urgenza – finanziamenti prededucibili. Tali finanziamenti dovranno comunque essere necessari e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

Legge Fallimentare 2015: la nuova disciplina del curatore fallimentare

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dalla Legge n. 132/2015 è, senza dubbio, quella subita dall’articolo 28 della Legge Fallimentare. Il Legislatore ha previsto il divieto assoluto di nomina alla carica di curatore fallimentare per tutti coloro che hanno concorso al dissesto dell’impresa. Tale divieto opera a prescindere dal tempo in cui la condotta è stata posta in essere e, dunque, non più solo nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. La riforma ha poi introdotto un Registro Nazionale (istituito presso il Ministero della Giustizia) nel quale saranno annotati i provvedimenti di nomina dei curatori, del liquidatori e dei commissari giudiziali. Nello stesso Registro – tenuto con modalità informatiche – dovranno essere annotati anche i provvedimenti di chiusura dei fallimenti e di omologazione del concordato.

La Legge Fallimentare dopo la riforma del 2015: le modifiche alla disciplina del concordato preventivo

La Legge n. 132/2015 ha introdotto l’articolo 163-bis della Legge Fallimentare. Tale norma apre alla concorrenza il concordato preventivo laddove prevede la possibilità di presentare offerte concorrenti al piano di concordato. Nel caso in cui vengano presentate tali offerte, il Tribunale avrà l’obbligo di aprire un procedimento competitivo. Dovrà dunque essere data pubblicità dello stesso sul portale delle vendite pubbliche. Si prevede, inoltre, un rimborso delle spese e dei costi sostenuti per coloro che abbiano presentato l’offerta iniziale senza risultare vincitori. Un’altra importante modifica è stata effettuata all’articolo 163 della Legge Fallimentare. Il Legislatore della riforma ha esteso a 120 giorni (prima della riforma il termine era di 30 giorni) il termine per la convocazione dei creditori all’apertura del procedimento di concordato preventivo. L’introduzione di un termine più lungo è strumentale e necessario per il deposito di eventuali proposte concorrenti di concordato. Il Legislatore ha modificato anche la disciplina della maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta di concordato. Il Legislatore della riforma ha previsto che possa essere approvata la proposta quando raggiunge la maggioranza più alta E’ stato riformato anche l’articolo 181 della Legge Fallimentare, nella parte in cui viene esteso il termine per l’omologazione del concordato da 6 a 9 mesi . Termine, questo, che inizia a decorrere dalla presentazione della domanda.

La Legge Fallimentare 2015: l’accordo di ristrutturazione debiti e i contratti in corso di esecuzione

Il Legislatore ha dettato una nuova disciplina in tema di accordo di ristrutturazione debiti. Tale disciplina si applica in tutti quei casi in cui i debiti verso le banche siano pari alla metà del totale. In questi casi, l’accordo di ristrutturazione sarà valido anche nei confronti dei creditori non aderenti, purchè sia stato approvato dal 75% dei creditori. L’accordo viene omologato dal Tribunale. Infine, anche l’articolo 169-bis della Legge Fallimentare è stato oggetto di modifica nella parte riguardante i contratti in corso di esecuzione. In questi casi, il Tribunale deve sentire anche l’altro contraente prima di provvedere allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione. Tale disciplina si applica anche ai contratti “non compiutamente eseguiti“.