Fallimento

LA PRIVACY NEL FALLIMENTO


La legge prevede che le centrali rischi finanziari, dette oggi Sic, nella loro attività privata di banca dati concernente pregiudizievoli, possano in realtà detenere informazioni che riguardano un fallimento o aste giudiziarie, purchè le stesse vengano mantenute in appositi archivi separati.

Questa norma è stata ribadita anche a seguito di ricorsi, effettuati per richiedere la cancellazione dei dati relativi al fallimento, ritenuti infondati dal Garante della Privacy. Se da una parte il ricorrente faceva valere la non ammissibilità dei dati relativi ad un fallimento, al fine della valutazione creditizia di un soggetto, dall`altra la Sic detentrice dei dati affermava la legittimità del trattamento, in quanto informazioni di carattere pubblico già presenti nelle Camere di Commercio.

Detto questo si desume che, la consultazione e reperibilità dei suddetti dati presso le Sic, avvenga previa interrogazione diversa, dalle consuete informazioni creditizie. Un aspetto importante è invece quello che riguarda le Vendite Giudiziarie, queste sono soggette alla pubblicazione di bandi fruibili a tutti.

Nella pubblicità di Aste Pubbliche, la legge della privacy non permette l`inserimento dei dati del debitore, ne tantomeno informazioni che possono condurre direttamente ad esso. In questo caso le informazioni sono conservate direttamente dalle cancellerie dei tribunali, che le renderanno disponibili ai soggetti preposti e direttamente interessati alla procedura di vendita.


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