Il Tribunale fallimentare: la decisione - parte 1
Una volta presentata la richiesta di fallimento tocca al tribunale accoglierla o respingerla. Andiamo, quindi, a vedere il procedimento per la dichiarazione del fallimento, ai sensi dell’art.15 l.f.
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Il ricorso deve essere proposto presso il tribunale dove si trova la sede principale dell’impresa;
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Il tribunale con decreto convoca i creditori istanti, se ve ne sono, e il debitore;
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La notifica del ricorso e del decreto deve avvenire a cura del creditore istante;
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Fino a 7 giorni prima dell’udienza si possono depositare memorie, documenti e relazioni tecniche;
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Dopo 15 giorni dalla notifica può essere fissata l’udienza di convocazione delle parti.
L’attuale art.15 l.f. ha dato maggiore forza al contradditorio nei confronti dell’imprenditore. Di fatti, in passato la possibilità di essere sentito in tribunale era una mera facoltà, e non un dovere come nella riforma attuale.
Il fallimento può essere richiesto dal debitore e dal p.m.:
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Se la richiesta è avanzata dal debitore, le successive notifiche del decreto di convocazione del tribunale devono essere effettuate direttamente dalla cancelleria;
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Se la richiesta è avanzata dal p.m., egli deve intervenire in giudizio.
Il debitore deve essere, inoltre, informato dell’udienza; in caso di nullità della comunicazione o della notificazione la successiva dichiarazione di fallimento sarà nulla, per violazione del principio del contraddittorio.