Fallimento

Istanza di Fallimento | parte 1


Istanza di fallimento parte 1

 

Ai sensi dell’art.6 della Legge Fallimentare “Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.”

Il fallimento, quindi, può essere chiesto da tre soggetti: il debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero. In passato l’iniziativa poteva essere presa dal medesimo tribunale competente, il quale dichiarava d’ufficio il fallimento.

Analizziamo le tre situazioni.

 

Richiesta proveniente dal debitore che si trovi in stato d’insolvenza

 

Dobbiamo prendere in considerazione l’art. 14 rubricato "obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento". Sembrerebbe, così, che l’imprenditore insolvente sia obbligato a chiedere il fallimento; ma è davvero un obbligo? Si tratterebbe, in realtà, di una facoltà ad eccezion dell’ipotesi prevista dall’art. 217 co.4 l.f., relativo alla bancarotta semplice, dove si tratterebbe invece di un obbligo, quando l’imprenditore "ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa".

Detto questo, andremo a vedere nell’approfondimento successivo, cosa deve fare l’imprenditore per ottenere il fallimento, quali sono quindi gli adempimenti previsti a suo carico.



(segue)


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