L’impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento - parte prima
Dopo il deposito della sentenza presso la cancelleria del tribunale, è possibile presentare reclamo avverso la sentenza.
L’appello può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza al debitore, se è questi a ricorrere; per tutti gli altri entro 30 giorni dalla iscrizione della sentenza presso il registro delle imprese.
Se si tratta invece di sentenza che rigetta il fallimento, il termine è di 15 giorni
Il ricorso deve essere proposto entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Il presidente del tribunale entro 5 giorni, dal deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale, designa il relatore e fissa mediante decreto l’udienza di comparizione che avverrà entro e non oltre 60 giorni.
Entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto del presidente della Corte d’Appello, il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura del soggetto istante, al curatore e alle parti.
Questa si svolge in collegio nel rispetto del principio del contraddittorio. Il processo viene svolto oralmente e dovrebbe chiudersi in giornata.
Al termine del dibattimento la Corte si pronuncia con sentenza. Questa è comunicata al creditore richiedente, al debitore e al curatore.
Contro la sentenza della Corte di Appello si può poi ricorrere in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.