Fallimento

Impugnazione del Fallimento | parte 2


L’impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento - parte seconda

Revoca del fallimento

In caso di revoca del fallimento, gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura sono fatti salvi. Le spese di procedura ed il compenso sono liquidati dal tribunale sulla base della relazione del giudice delegato. Il decreto è reclamabile.

Effetti del ricorso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento

Il deposito del ricorso non sospende gli effetti del fallimento, ma, ai sensi dell’art. 19 della l.f., la Corte d’Appelli, su istanza di parte o del curatore, in caso di gravi motivi può sospendere in tutto o in parte, oppure temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.

Il provvedimento è cautelare, quindi sarà sostituito dalla sentenza della corte.

L'istanza sospensiva deve essere proposta con ricorso, sebbene la legge non specifichi da chi, vale la regola generale di chi ne abbia interesse, il quale lo rinveniamo nella persona del debitore.

Gli altri soggetti

Abbiamo, inoltre, osservato come altri soggetti potrebbero essere interessati a chiedere la revoca della sentenza del fallimento, sarà quindi la Corte d’Appello a stabilire in concreto la sussistenza dell’interesse in capo a persone che non siano l’imprenditore fallito.

A questo punto, depositato il ricorso, ravvisata la sussistenza dell’interesse a ricorrere e fissata la data d’udienza dinanzi al collegio in camera di consiglio, il presidente ordina la comparizione delle parti.

 

(parte prima)

 


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