Legge Fallimentare

Imprenditore occulto e palese


In procedure fallimentari e non solo, riveste particolare importanza cercare di individuare la figura dell’imprenditore. E anche quando, in fondo, l’imprenditore non si manifesta chiaramente davanti ai portatori di interessi, rimanendo invece “occulto” rispetto all’attività esercitata. Ma chi sono gli imprenditori occulti?

Chi è l’imprenditore occulto

Iniziamo con il ricordare che l’imprenditore occulto è colui che non agisce direttamente nella propria attività, bensì attraverso un prestanome. Quel che accade è evidente: l’imprenditore occulto riesce a compiere l’attività di impresa, ma non appare come colui che la esercita. Una “maschera” che tuttavia non pone al completo riparo l’imprenditore occulto dalle sue responsabilità, visto e considerato che, ad esempio, può essere dichiarato comunque fallito, con obbligazioni in solido con il prestanome.

Il legame tra imprenditore occulto e palese

“Nata” in ambito giurisprudenziale, la figura dell’imprenditore occulto è spesso riscontrabile nelle comuni fattispecie, dando luogo a un contratto di mandato senza rappresentanza: l’imprenditore occulto sarà il mandante, mentre l’imprenditore palese è il mandatario. Il mandante, così qualificato, è di norma colui che impiega i capitali nell’attività di impresa, assume le decisioni aziendali, ottiene gli utili. Il mandatario è invece colui che “appare” ai terzi come imprenditore, pur non essendo il titolare effettivo dell’iniziativa imprenditoriale. La “storia” e l’esperienza giurisprudenziale ha inoltre dimostrato che spesso l’imprenditore apparente viene ricompensato dall’imprenditore occulto con un fisso mensile. Spesso la convivenza tra imprenditore occulto e imprenditore palese è pacifica, e i creditori non si accorgono – o non ritengono rilevante porre la giusta chiarezza su tale fronte – della divergenza tra le due figure. Quando invece le “cose” vanno male, per i creditori si aprono scenari di particolare criticità: di norma, infatti, l’imprenditore apparente viene scelto poiché nullatenente, e quindi privo di beni “aggredibili”. Si scatena pertanto, a fronte del sospetto concreto, una sorta di “caccia” all’imprenditore occulto, al fine di far ricadere la sua figura all’interno dei soggetti obbligati in caso di fallimento e crisi aziendale.

Perché è giusto configurare l’imprenditore occulto

Nell’esperienza giurisprudenziale, le sentenze hanno più volte ribadito che la necessità di qualificare correttamente l’imprenditore occulto può essere giustificata e determinata da una serie di elementi di ragionevolezza. Da un punto di vista etico, è opportuno che l’imprenditore occulto risponda delle difficoltà dell’attività di impresa: è d’altronde lui il vero e proprio mandante, ed è altresì lui colui che ha ottenuto i benefici quando l’attività era “in bonis”. Non solo: se nel caso di società di persone sono dichiarati falliti i soci, e quando si viene a conoscenza di un socio occulto il fallimento si estende anche a quest’ultimo, appare evidente che la stessa analogia si possa applicare all’imprenditore occulto. È tuttavia vero, sostengono alcuni opinionisti, che i creditori che si sono relazionati con l’imprenditore palese potrebbero non averlo fatto per i beni dell’imprenditore occulto, ma solo per il patrimonio aziendale di quello apparente. Se inoltre il rapporto è qualificato come un sostanziale mandato (dove il mandante è l’imprenditore occulto, e il mandatario è quello apparente), è altresì vero che l’art. 1707 c.c. stabilisce come i creditori del mandatario non possano soddisfarsi sui beni del mandante neppure se erano a conoscenza della sua esistenza, tale norma potrebbe applicarsi, per analogia, anche all’ipotesi dell’imprenditore occulto.


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