Legge Fallimentare

Il Giudice Delegato | parte 2


Il giudice delegato | parte2

che cI poteri del giudice delegato non sono solo quelli illustrati nel precedente articolo, bensì, ricordiamo la nomina del comitato dei creditori, il potere di compiere gli atti competono a questo organo in caso di impossibilità di costituzione per insufficienza nel numero o indisponibilità dei creditori, o stato di inerzia dell’organo.

Inoltre, ricordiamo che il giudice, come  delegato dal collegio in merito alla formazione dello stato passivo svolge un importante funzione, rendendo esecutivo lo stato passivo dopo aver diretto l’udienza relativa all’adunanza dei creditori.

I provvedimenti del giudice delegato sono assunti con decreto, contro di essi è possibile effettuare un reclamo.  In questo caso, ai sensi dell’art. 25, il giudice delegato non potrà far parte del collegio che deciderà sul reclamo.

Ai sensi dell’art. 26 della l.f., l’impugnazione dei decreti del tribunale avviene davanti alla Corte di appello, mentre i decreti del giudice delegato si impugnano innanzi al tribunale, tuttavia le procedure sono identiche.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per: il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine inizia a decorrere dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione equivale a notificazione (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La norma non prevede espressamente il ricorso in Cassazione contro la decisione della corte d’appello o del tribunale, ma il contenuto decisorio del decreto consentirebbe anche qui il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

 

(parte1)


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