Gli effetti del fallimento per i creditori parte 3
I crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere soddisfatti per intero. Nel caso in cui i creditori prededucibili entrassero in concorrenza con i creditori concorsuali, ciò non andrebbe a favore del fallimento
Badando alla normativa, è l’art. 111 della l.f. a stabilire quali sono i crediti, individuandoli secondo quanto segue: “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento”.Nel caso in cui, invece, il tribunale autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito, ai sensi dell’art. 114 della l.f., i creditori non parteciperanno al concorso, in quanto hanno diritto a vedere soddisfatte interamente le ragioni del proprio credito, rispettando le scadenze stabilite e prima di tutti gli altri creditori concorsuali. Quindi, in caso di esercizio provvisorio è richiesto per legge, il parere vincolante del comitato dei creditori. Possiamo, inoltre, parlare di crediti prededucibili, anche in altre ipotesi. Ad esempio, nei casi in cui il curatore subentra nei rapporti ad esecuzione continuata o periodica che spettavano fallito, ai sensi dell’art art. 74 l.f. , o nel caso dei crediti per gli onorari degli avvocati chiamati dal curatore al fine di tutelare i diritti patrimoniali del fallito.